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Le associazioni familiari e gli Enti locali

nei processi di riforma dello Stato sociale

in Italia

 

 di Ciro Intino

 

 Vogliamo chiederci se le norme giuridiche esistenti e, principalmente, quelle recentemente promulgate corrispondano maggiormente a logiche procedimentali, ponendosi a garanzia, cioè, di un semplice “buon funzionamento sociale” che non si preoccupa dell’identità e del ruolo delle soggettività sociali e, fra queste, della famiglia e del suo associazionismo, ovvero consentano un evoluzione della società in senso pluralistico e partecipativo.

Un pluralismo inteso come “pratica di vita, principio ispiratore dell’intero sistema giuridico di una società”. Democrazia delle regole a discapito di quella dei valori, dunque?

 

E come non leggere anche in questa prospettiva, mi si consenta l’inciso, la stessa presa di posizioni da parte di qualche autorevole commentatore, in merito alla mozione approvata dal Consiglio Regionale del Lazio sulla cosiddetta “pillola del giorno dopo “. Si sposta il confronto sul rispetto, ovviamente fondamentale, delle regole istituzional4 tralasciando il confronto sul rispetto della regola fondamentale, del valore fondante la convivenza: la vita umana. A difesa di questo valore tutti, in nome dei diritti inalienabili della persona umana, dobbiamo far sentire la nostra voce, in modo chiaro ed inequivocabile.

 

Il discorso deve ovviamente declinarsi in una direzione più specifica, giammai avulsa, però, da queste riflessioni.

Deve avviarsi con un previo, necessario riferimento agli sviluppi che interessano il mondo dell’associazionismo, inteso come soggetto essenziale, in quanto ambito destinato a sviluppare la persona umana e a porsi come espressione delle dinamiche relazionali e di dono che ne costituiscono la peculiarità.

Ebbene, da un esame pur sommario della normativa di riferimento, soprattutto di quella riguardante le ONLUS, ovverosia l’organismo associativo che dovrebbe, secondo la legge, atteggiarsi come il partner privilegiato di una P.A. che rischia di rimanere abbarbicata, seppure in forme nuove, alle sue logiche, da un esame di questa normativa, e mi riferisco, in particolare, al d.l. n. 460/97, si è indotti immediatamente ad una prima riflessione.

Il tradizionale rapporto fiduciario che si instaura fra persona umana e formazione sociale di appartenenza, non è più concepito dall’attuale legislatore come il presupposto necessario in forza del quale l’associazione si dota di una autonoma disciplina concernente sia i contenuti che le regole attraverso le quali l’associazione stessa opera nella società. La fiducia fra cittadino ed associazione viene configurata, invece, come l’esito dell’osservanza di alcune regole di comportamento, predefinite dall’ordinamento. Queste regole non riguardano esclusivamente l’attività svolta sulla base di accordi con la P.A., ma influenzano il patto associativo interno all’associazione.

Insomma, nell’attuale legislazione in materia di associazionismo, il rapporto di fiducia, ad esempio quello fra fruitore di un’attività di servizio sociale resa dall’associazione e l’associazione, tende ad essere concepito come il portato e la conseguenza dell’adesione da parte del gruppo a regole, nella maggior parte dei casi predefinite dall’ordinamento statale e che la realtà associativa accetta e fa proprie per essere sostenuta ed assistita o, comunque, privilegiata rispetto ad altre. Vengono, in buona sostanza, imposti dei vincoli ed essi mirano a restringere “le opzioni organizzative e gestionali delle organizzazioni per uniformarle alle modalità di erogazione dei servizi da parte delle amministrazioni pubbliche“.

Se noi consideriamo, per un attimo, che la peculiarità del nascente associazionismo familiare è individuabile nella capacità di realizzare forme inedite ed innovative di partecipazione sociale che tradizionalmente esulano dalle priorità programmatiche del “pubblico decisore” e della pubblica amministrazione, ben comprendiamo i rischi a cui andiamo incontro. Prudenza, dunque, nell’aderire acriticamente ad una prassi burocratica, che privilegia ed agevola sulla base di una mera discrezionalità politico-amministrativa, se non vogliamo poi lamentarci delle nostre iniziative, nate come autonome, ma sviluppatesi come assistite.

Ben altro da quello ora richiamato è l’impianto riscontrabile nella disciplina costituzionale: essa prescinde dalle forme giuridiche adottate dalle formazioni sociali che si intendono promuovere e garantire. La stessa disciplina legislativa sul volontariato, agli inizi degli anni 90, seppure avvia determinati processi, insiste sull’indifferenza alla forma giuridica che l’organismo intende darsi per sviluppare le proprie iniziative a difesa di interessi di solidarietà sociale.

Perché si è abbandonata questa strada?

 Sotto altro profilo, consideriamo alcuni aspetti fiscali riguardanti le associazioni, sempre con riferimento alle ONLUS. Ricordo che anche le associazioni di promozione sociale soggiacciono alla normativa delle ONLUS quando svolgono determinate attività. Le stesse associazioni di volontariato sono, per legge qualificate ONLUS.

Orbene, da questo esame potremmo facilmente arguire:

A) che l’esenzione per i redditi commerciali di queste associazioni, abbastanza contenuta, è comunque relativa ad attività di solidarietà sociale, normalmente non molto remunerativa. Esenzioni più consistenti riguardano i redditi derivanti da attività svolte in regime di convenzione con la P.A.. Ne consegue un ulteriore dipendenza delle ONLUS, ma anche delle altre associazioni, dalla amministrazione pubblica;

B) che l’aumento delle detrazioni in caso di donazioni a favore delle ONLUS, non consente di per sé un effettiva autonomia. Dobbiamo sempre ricordarci che i soci e gli amministratori di un ONLUS non possono vantare alcun diritto di proprietà sul patrimonio, che possiamo considerare alla stregua di un bene pubblico (destinazione del patrimonio ad altra ONLUS in caso di scioglimento, previo parere dell’organismo del ministero delle finanze a ciò preposto).

Perché questo mio insistere sui profili che attengono alla vita interna delle associazioni?

Evidentemente perché non si può parlare ed anche in termini positivi, come dobbiamo essere indotti a fare, della recente legge in tema di servizi sociali se non ci chiariamo sulla concreta possibilità che si offre all’associazionismo di porsi come interlocutore forte e credibile delle pubbliche istituzioni e non da esse dipendente in termini quasi esclusivi.

Quali le concrete possibilità dell’associazionismo di concorrere a livello di programmazione e gestione dei servizi sociali da parte degli enti locali? E una domanda che va posta ancor prima di quella riguardante le concrete modalità di raccordo con le istituzioni pubbliche.

Le normative in tema di associazionismo e di realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, vanno lette congiuntamente e se non si pone mano a qualche ipotesi di riforma, soprattutto in materia fiscale e in tema di modalità di rapporto contrattuale fra associazioni e Stato, che non può ridursi ai sistema della convenzione, non credo che saremo in grado di superare il dilemma di sempre.

Esso consiste nella dicotomia fra due tipi di approccio alla politica sociale in Italia ma anche in Europa: da un lato il metodo di una programmazione rigida e, nel migliore dei casi inclusiva delle libere dinamiche di società civile, dall’altro un metodo di operatività sociale che fa leva su di un sistema di negoziazioni fra agenti autonomi, ossia istituzioni dello Stato e società civile forti ed autorevoli della loro reciproca identità ed autonomia.

Bisogna sperare che questi due metodi di approccio, trovino forme adeguate di interazione per dar vita a quel sistema integrato di servizi sociali preconizzato e voluto dal legislatore con la recente riforma normativa.

Per quel che ci riguarda dobbiamo lavorare per far nascere e sviluppare un sistema di servizi sociali sempre più partecipato, consapevoli della necessità di offrire nuove categorie di lettura della politica sociale che non può continuare a favorire la dissociazione di ogni legame comunitario fra le persone ed i gruppi.

In questa prospettiva trova una sua ragion d’essere il ruolo politico, e non di tutela di interessi di parte, dell’associazionismo familiare, come risposta alla crisi di uno Stato ancora avviluppato in un ottica di controllo pubblico-politico e in una concezione dell’umana libertà intesa come derivazione delle relazioni meramente utilitaristiche, per come volute e disposte o accettate dallo Stato stesso.

 

 

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