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LEGGE NAZIONALE SUI CONGEDI PARENTALI
Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città (Legge n° 53/2000)
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Capo
I PRINCIPI GENERALI
Articolo
1. (Finalità). 1. La presente legge promuove un equilibrio tra tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione, mediante: a) l'istituzione dei congedi dei genitori e l'estensione del sostegno ai genitori di soggetti portatori di handicap; b) l'istituzione del congedo per la formazione continua e l'estensione dei congedi per la formazione; c) il coordinamento dei tempi di funzionamento delle città e la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale.
Articolo
2. (Campagne informative). 1. Al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale e autorizzato a predisporre, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, apposite campagne informative, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati allo scopo.
Capo
II CONGEDI PARENTALI, FAMILIARI E FORMATIVI
Articolo
3. (Congedi dei genitori).
1.
All'articolo 1 [1] della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 dopo il terzo comma è
inserito il seguente: "Il diritto di astenersi dal lavoro di cui
all'articolo 7, ed il relativo trattamento economico, sono riconosciuti anche se
l'altro genitore non ne ha diritto. Le disposizioni di cui al comma 1
dell'articolo 7 e al comma 2 dell'articolo 15 sono estese alle lavoratrici di
cui alla legge 29 dicembre 1987, n. 546 [2], madri di bambini nati a
decorrere dal 1° gennaio 2000. Alle predette lavoratrici i diritti previsti dal
comma 1 dell'articolo 7 e dal comma 2 dell'articolo 15 spettano limitatamente ad
un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino".
2. L'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 [3], è sostituito dal seguente: "Articolo 7. - 1. Nei primi otto anni di vita del bambino ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Le astensioni dal lavoro dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete: a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di astensione obbligatoria di cui all'articolo 4, primo comma, lettera c), della presente legge, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; b) al padre lavoratore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. 2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi, il limite di cui alla lettera b) del comma 1 è elevato a sette mesi e il limite complessivo delle astensioni dal lavoro dei genitori di cui al medesimo comma è conseguentemente elevato a undici mesi. 3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni. 4. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto, altresì, di astenersi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a otto anni ovvero di età compresa fra tre e otto anni, in quest'ultimo caso nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore, dietro presentazione di certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe il decorso del periodo di ferie in godimento da parte del genitore. 5. I periodi di astensione dal lavoro di cui ai commi 1 e 4 sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia. Ai fini della fruizione del congedo di cui al comma 4, la lavoratrice ed il lavoratore sono tenuti a presentare una dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 [4], attestante che l'altro genitore non sia in astensione dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo". 3. All'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 [5], sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Ai periodi di riposo di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in materia di contribuzione figurativa, nonché di riscatto ovvero di versamento dei relativi contributi previsti dal comma 2, lettera b), dell'articolo 15. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal primo comma del presente articolo possono essere utilizzate anche dal padre". 4. L'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 [6], è sostituito dal seguente: "Articolo 15. - 1. Le lavoratrici hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro stabilità dagli articoli 4 e 5 della presente legge. Tale indennità è comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia. 2. Per i periodi di astensione facoltativa di cui all'articolo 7, comma 1, ai lavoratori e alle lavoratrici è dovuta: a) fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi; il relativo periodo, entro il limite predetto, è coperto da contribuzione figurativa; b) fuori dei casi di cui alla lettera a), fino al compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, e comunque per il restante periodo di astensione facoltativa, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, nell'ipotesi in cui il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria; il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa, attribuendo come valore retributivo per tale periodo il 200 per cento del valore massimo dell'assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento, salva la facoltà di integrazione da parte dell'interessato, con riscatto ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero con versamento dei relativi contributi secondo i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria. 3. Per i periodi di astensione per malattia del bambino di cui all'articolo 7, comma 4, è dovuta: a) fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, la contribuzione figurativa; b) successivamente al terzo anno di vita del bambino e fino al compimento dell'ottavo anno, la copertura contributiva calcolata con le modalità previste dal comma 2, lettera b). 4. Il reddito individuale di cui al comma 2, lettera b), è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo. 5. Le indennità di cui al presente articolo sono corrisposte con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie dall'ente assicuratore della malattia presso il quale la lavoratrice o il lavoratore è assicurato e non sono subordinate a particolari requisiti contributivi o di anzianità assicurativa". 5. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari. Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'età compresa fra sei e dodici anni, il diritto di astenersi dal lavoro, ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, può essere esercitato nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. Nei confronti delle lavoratrici a domicilio e delle addette ai servizi domestici e familiari, le disposizioni dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, si applicano limitatamente al c. 1.
Articolo
4. (Congedi per eventi e cause particolari).
1.
La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre
giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità
del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la
stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione
anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il
lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse
modalità di espletamento dell'attività lavorativa.
2.
I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per
gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai
sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non
superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di
lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di
attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né
ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al
versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della
prosecuzione volontaria.
3.
I contratti collettivi disciplinano le modalità di partecipazione agli
eventuali corsi di formazione del personale che riprende l'attività lavorativa
dopo la sospensione di cui al comma 2. 4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e per le pari opportunità, provvede alla definizione dei criteri per la fruizione dei congedi di cui al presente articolo, all'individuazione delle patologie specifiche ai sensi del comma 2, nonché alla individuazione dei criteri per la verifica periodica relativa alla sussistenza delle condizioni di grave infermità dei soggetti di cui al comma 1.
Articolo
5. (Congedi per la formazione).
1.
Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui
all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300 [7], i dipendenti di datori
di lavoro pubblici o privati, che abbiano almeno cinque anni di anzianità di
servizio presso la stessa azienda o amministrazione, possono richiedere una
sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo
non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera
vita lavorativa.
2.
Per "congedo per la formazione" si intende quello finalizzato al
completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio
di II grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad
attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di
lavoro.
3.
Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto
di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile
nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e
con altri congedi. Una grave e documentata infermità, individuata sulla base
dei criteri stabiliti dal medesimo decreto di cui all'articolo 4, comma 4,
intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta
al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo medesimo.
4.
Il datore di lavoro può non ac cogliere la richiesta di congedo per la
formazione ovvero può differirne l'accoglimento nel caso di comprovate esigenze
organizzative. I contratti collettivi prevedono le modalità di fruizione del
congedo stesso, individuano le percentuali massime dei lavoratori che possono
avvalersene, disciplinano le ipotesi di differimento o di diniego all'esercizio
di tale facoltà e fissano i termini del preavviso, che comunque non può essere
inferiore a 30 giorni.
5.
Il lavoratore può procedere al riscatto del periodo di cui al presente
articolo, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i
criteri della prosecuzione volontaria.
Articolo
6. (Congedi per la formazione continua).
1.
I lavoratori, occupati e non occupati, hanno diritto di proseguire i percorsi di
formazione per tutto l'arco della vita, per accrescere conoscenze e competenze
professionali. Lo Stato, le regioni e gli enti locali assicurano un'offerta
formativa articolata sul territorio e, ove necessario, integrata, accreditata
secondo le disposizioni dell'articolo 17 della legge 24.06.1997, n. 196[8], e
successive modificazioni, e del relativo regolamento di attuazione. L'offerta formativa deve consentire percorsi personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi in ambito nazionale ed europeo. La formazione può corrispondere ad autonoma scelta del lavoratore ovvero essere predisposta dall'azienda, attraverso i piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le parti sociali in coerenza con quanto previsto dal citato art. 17 della legge n. 196 del ‘97, e succ. modificazioni.
2.
La contrattazione collettiva di categoria, nazionale e decentrata, definisce il
monte ore da destinare ai congedi di cui al presente articolo, i criteri per
l'individuazione dei lavoratori e le modalità di orario e retribuzione connesse
alla partecipazione ai percorsi di formazione.
3.
Gli interventi formativi che rientrano nei piani aziendali o territoriali di cui
al comma 1 possono essere finanziati attraverso il fondo interprofessionale per
la formazione continua, di cui al regolamento di attuazione del citato articolo
17 della legge n. 196 del 1997. 4. Le regioni possono finanziare progetti di formazione dei lavoratori che, sulla base di accordi contrattuali, prevedano quote di riduzione dell'orario di lavoro, nonché progetti di formazione presentati direttamente dai lavoratori. Per le Finalità del presente comma è riservata una quota, pari a lire 30 miliardi annue, del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede annualmente, con proprio decreto, a ripartire fra le regioni la predetta quota, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Articolo
7. (Anticipazione del trattamento di fine rapporto).
1.
Oltre che nelle ipotesi di cui all'articolo 2120, ottavo comma, del codice
civile [9], il trattamento di fine rapporto può essere anticipato ai fini delle
spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi di cui
all'articolo 7, comma 1, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come sostituito
dall'articolo 3, comma 2, della presente legge, e di cui agli articoli 5 e 6
della presente legge. L'anticipazione è corrisposta unitamente alla
retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio del congedo. Le
medesime disposizioni si applicano anche alle domande di anticipazioni per
indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, comunque denominate,
spettanti a lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati. 2. Gli statuti delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, possono prevedere la possibilità di conseguire, ai sensi dell'art. 7, c. 4, del citato decreto legislativo n. 124 del 1993, un'anticipazione delle prestazioni per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi di cui agli art. 5 e 6 della presente legge.
3.
Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della
previdenza sociale e per la solidarietà sociale, sono definite le modalità
applicative delle disposizioni del comma 1 in riferimento ai dipendenti delle
pubbliche amministrazioni.
Articolo
8. (Prolungamento dell'età pensionabile). 1. I soggetti che usufruiscono dei congedi previsti dall'articolo 5, comma 1, possono, a richiesta, prolungare il rapporto di lavoro di un periodo corrispondente, anche in deroga alle disposizioni concernenti l'età di pensionamento obbligatoria. La richiesta deve essere comunicata al datore di lavoro con un preavviso non inferiore a sei mesi rispetto alla data prevista per il pensionamento.
Capo III FLESSIBILITA' DI ORARIO
Articolo
9. (Misure a sostegno della flessibilità di orario). 1. Al fine di promuovere e incentivare forme di articolazione della prestazione lavorativa volte a conciliare tempo di vita e di lavoro, nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è destinata una quota fino a lire 40 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, al fine di erogare contributi, di cui almeno il 50 per cento destinato ad imprese fino a cinquanta dipendenti, in favore di aziende che applichino accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la flessibilità, ed in particolare: a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, tra cui part time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione; b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo; c) progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo.
2.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
i Ministri per la solidarietà sociale e per le pari opportunità, sono definiti
i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.
Capo
IV ULTERIORI DISPOSIZIONI A SOSTEGNO
DELLA
MATERNITA' E DELLA PATERNITA'
Articolo
10. (Sostituzione di lavoratori in astensione). 1. L'assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come modificata dalla presente legge, può avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio dell'astensione, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.
2.
Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore
di lavoro che assume lavoratori con contratto a tempo determinato in
sostituzione di lavoratori in astensione ai sensi degli articoli 4, 5 e 7 della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come modificati dalla presente legge, è
concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento. Le disposizioni del presente
comma trovano applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio
della lavoratrice o del lavoratore in astensione e per un anno dall'accoglienza
del minore adottato o in affidamento.
3.
Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui alla legge 29 dicembre
1987, n. 546, è possibile procedere, in caso di maternità delle suddette
lavoratrici, e comunque entro il primo anno di età del bambino o nel primo anno
di accoglienza del minore adottato o in affidamento, all'assunzione di un
lavoratore a tempo determinato, per un periodo massimo di dodici mesi, con le
medesime agevolazioni di cui al comma 2.
Articolo
11. (Parti prematuri). 1. All'art. 4 della legge 30.12.1971, n. 1204, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto. La lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato attestante la data del parto".
Articolo
12. (Flessibilità dell'astensione obbligatoria). 1. Dopo l'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è inserito il seguente: "Articolo 4-bis. - 1. Ferma restando la durata complessiva dell'astensione dal lavoro, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro". 2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, definisce, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco dei lavori ai quali non si applicano le disposizioni dell'articolo 4-bis della legge 30.12.’71, n. 1204, introdotto dal c. 1 del presente articolo. 3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad aggiornare l'elenco dei lavori pericolosi, faticosi ed insalubri di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026.
Articolo
13. (Astensione dal lavoro del padre lavoratore).
1.
Dopo l'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, sono inseriti i seguenti:
"Articolo 6-bis. - 1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal
lavoro nei primi tre mesi dalla nascita del figlio, in caso di morte o di grave
infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento
esclusivo del bambino al padre.
2.
Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al comma 1 presenta
al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In
caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi
dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
3.
Si applicano al padre lavoratore le disposizioni di cui agli articoli 6 e 15,
commi 1 e 5, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni.
4.
Al padre lavoratore si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 2
della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, per il
periodo di astensione dal lavoro di cui al comma 1 del presente articolo e fino
al compimento di un anno di età del bambino.
Articolo
6-ter. - 1. I periodi di riposo di cui all'articolo 10 della legge 30 dicembre
1971, n. 1204, e successive modificazioni, e i relativi trattamenti economici
sono riconosciuti al padre lavoratore: a) nel caso in cui i figli siano affidati
al solo padre; b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne
avvalga; c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente".
Articolo
14. (Estensione di norme a specifiche categorie di lavoratrici madri). 1. I benefici previsti dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 232 [10], sono estesi, dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche alle lavoratrici madri appartenenti ai corpi di polizia municipale.
Articolo
15. (Testo unico).
1.
Al fine di conferire organicità e sistematicità alle norme in materia di
tutela e sostegno della maternità e della paternità, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad
emanare un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a)
puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
b)
esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive
disposizioni;
c)
coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei
limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza
logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare
il linguaggio normativo;
d)
esplicita indicazione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che
restano comunque in vigore;
e)
esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non richiamate, con
espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al testo unico;
f)
esplicita abrogazione delle norme secondarie incompatibili con le disposizioni
legislative raccolte nel testo unico. 2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è deliberato dal Consiglio dei ministri ed è trasmesso, con apposita relazione cui è allegato il parere del Consiglio di Stato, alle competenti Commissioni parlamentari permanenti, che esprimono il parere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione.
3.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al
comma 1 possono essere emanate, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi
di cui al medesimo comma 1 e con le modalità di cui al comma 2, disposizioni
correttive del testo unico.
Articolo
16. (Statistiche ufficiali sui tempi di vita). 1. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) assicura un flusso informativo quinquennale sull'organizzazione dei tempi di vita della popolazione attraverso la rilevazione sull'uso del tempo, disaggregando le informazioni per sesso e per età.
Articolo
17. (Disposizioni diverse). 1. Nei casi di astensione dal lavoro disciplinati dalla presente legge, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, al rientro nella stessa unità produttiva ove erano occupati al momento della richiesta di astensione o di congedo o in altra ubicata nel medesimo comune; hanno altresì diritto di essere adibiti alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.
2.
All'articolo 2 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è aggiunto, in fine, il
seguente comma: "Al termine del periodo di interdizione dal lavoro previsto
dall'articolo 4 della presente legge le lavoratrici hanno diritto, salvo che
espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessa unità produttiva ove
erano occupate all'inizio del periodo di gestazione o in altra ubicata nel
medesimo comune, e di permanervi fino al compimento di un anno di età del
bambino; hanno altresì diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte
o a mansioni equivalenti".
3.
I contratti collettivi di lavoro possono prevedere condizioni di maggior favore
rispetto a quelle previste dalla presente legge.
4.
Sono abrogate le disposizioni legislative incompatibili con la presente legge ed
in particolare l'articolo 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 [11].
Articolo
18. (Disposizioni in materia di recesso). 1. Il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 13 della presente legge è nullo. 2. La richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento deve essere convalidata dal Servizio ispezione della direzione provinciale del lavoro.
Capo V MODIFICHE ALLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104
Articolo
19. (Permessi per l'assistenza a portatori di handicap). 1. All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 [12], sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, dopo le parole: "permesso mensile" sono inserite le seguenti: "coperti da contribuzione figurativa"; b) al comma 5, le parole: ", con lui convivente," sono soppresse; c) al comma 6, dopo le parole: "può usufruire" è inserita la seguente: "alternativamente".
Articolo
20. (Estensione delle agevolazioni per l'assistenza a portatori di handicap). 1. Le disposizioni dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'articolo 19 della presente legge, si applicano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto nonché ai genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorché non convivente.
Capo VI NORME FINANZIARIE
Articolo
21. (Copertura finanziaria). 1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni degli articoli da 3 a 20, esclusi gli articoli 6 e 9, della presente legge, valutato in lire 298 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede, quanto a lire 273 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, concernente il Fondo per l'occupazione; quanto a lire 25 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285.
2.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Capo VII TEMPI DELLE CITTA'
Articolo
22. (Compiti delle regioni). 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni definiscono, con proprie leggi, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, qualora non vi abbiano già provveduto, norme per il coordinamento da parte dei comuni degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, nonché per la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale, secondo i principi del presente capo. 2. Le regioni prevedono incentivi finanziari per i comuni, anche attraverso l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 28, ai fini della predisposizione e dell'attuazione dei piani territoriali degli orari di cui all'articolo 24 e della costituzione delle banche dei tempi di cui all'articolo 27. 3. Le regioni possono istituire comitati tecnici, composti da esperti in materia di progettazione urbana, di analisi sociale, di comunicazione sociale e di gestione organizzativa, con compiti consultivi in ordine al coordinamento degli orari delle città e per la valutazione degli effetti sulle comunità locali dei piani territoriali degli orari.
4.
Nell'ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale, le
regioni promuovono corsi di qualificazione e riqualificazione del personale
impiegato nella progettazione dei piani territoriali degli orari e nei progetti
di riorganizzazione dei servizi.
5.
Le leggi regionali di cui al comma 1 indicano:
a)
criteri generali di amministrazione e coordinamento degli orari di apertura al
pubblico dei servizi pubblici e privati, degli uffici della pubblica
amministrazione, dei pubblici esercizi commerciali e turistici, delle attività
culturali e dello spettacolo, dei trasporti; b) i criteri per l'adozione dei
piani territoriali degli orari; c) criteri e modalità per la concessione ai
comuni di finanziamenti per l'adozione dei piani territoriali degli orari e per
la costituzione di banche dei tempi, con priorità per le iniziative congiunte
dei comuni con popolazione non superiore a 30.000 abitanti. 6. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono secondo le rispettive competenze.
Articolo
23. (Compiti dei comuni).
1.
I comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti attuano, singolarmente o in
forma associata, le disposizioni dell'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno
1990, n. 142 [13], e successive modificazioni, secondo le modalità stabilite
dal presente capo, nei tempi indicati dalle leggi regionali di cui all'articolo
22, comma 1, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
2.
In caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 1, il presidente della
giunta regionale nomina un commissario ad acta.
3.
I comuni con popolazione non superiore a 30.000 abitanti possono attuare le
disposizioni del presente capo in forma associata.
Articolo
24. (Piano territoriale degli orari).
1.
Il piano territoriale degli orari, di seguito denominato "piano",
realizza le Finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), ed è
strumento unitario per Finalità ed indirizzi, articolato in progetti, anche
sperimentali, relativi al funzionamento dei diversi sistemi orari dei servizi
urbani e alla loro graduale armonizzazione e coordinamento.
2.
I comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti sono tenuti ad individuare
Identico. un responsabile cui è assegnata la competenza in materia di tempi ed
orari e che partecipa alla conferenza dei dirigenti, ai sensi della legge 8
giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.
3.
I comuni con popolazione non superiore a 30.000 abitanti possono istituire
l'ufficio di cui al comma 2 in forma associata.
4.
Il sindaco elabora le linee guida del piano. A tale fine attua forme di
consultazione con le amministrazioni pubbliche, le parti sociali, nonché le
associazioni previste dall'articolo 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142 [14], e
successive modificazioni, e le associazioni delle famiglie.
5.
Nell'elaborazione del piano si tiene conto degli effetti sul traffico,
sull'inquinamento e sulla qualità della vita cittadina degli orari di lavoro
pubblici e privati, degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e
privati, degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, delle attività
commerciali, ferme restando le disposizioni degli articoli da 11 a 13 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 [15], nonché delle istituzioni
formative, culturali e del tempo libero.
6.
Il piano è approvato dal consiglio comunale su proposta del sindaco ed è
vincolante per l'amministrazione comunale, che deve adeguare l'azione dei
singoli assessorati alle scelte in esso contenute. Il piano è attuato con
ordinanze del sindaco.
Articolo
25. (Tavolo di concertazione)
1.
Per l'attuazione e la verifica dei progetti contenuti nel piano di cui
all'articolo 24, il sindaco istituisce un tavolo di concertazione, cui
partecipano:
a)
il sindaco stesso o, per suo incarico, il responsabile di cui all'articolo 24,
comma 2;
b)
il prefetto o un suo rappresentante;
c)
il presidente della provincia o un suo rappresentante;
d)
i presidenti delle comunità montane o loro rappresentanti;
e)
un dirigente per ciascuna delle pubbliche amministrazioni non statali coinvolte
nel piano;
f)
rappresentanti sindacali degli imprenditori della grande, media e piccola
impresa, del commercio, dei servizi, dell'artigianato e dell'agricoltura;
g)
rappresentanti sindacali dei lavoratori;
h)
il provveditore agli studi ed i rappresentanti delle università presenti nel
territorio;
i)
i presidenti delle aziende dei trasporti urbani ed extraurbani, nonché i
rappresentanti delle aziende
ferroviarie.
2.
Per l'attuazione del piano di cui all'articolo 24, il sindaco promuove accordi
con i soggetti pubblici e privati di cui al comma 1.
3.
In caso di emergenze o di straordinarie necessità dell'utenza o di gravi
problemi connessi al traffico e all'inquinamento, il sindaco può emettere
ordinanze che prevedano modificazioni degli orari.
4.
Le amministrazioni pubbliche, anche territoriali, sono tenute ad adeguare gli
orari di funzionamento degli uffici alle ordinanze di cui al comma 3.
5.
I comuni capoluogo di provincia sono tenuti a concertare con i comuni limitrofi,
attraverso la
conferenza
dei sindaci, la riorganizzazione territoriale degli orari. Alla conferenza
partecipa un
rappresentante
del presidente della provincia.
Articolo
26. (Orari della pubblica amministrazione)
1.
Le articolazioni e le scansioni degli orari di apertura al pubblico dei servizi
della pubblica amministrazione devono tenere conto delle esigenze dei cittadini
che risiedono, lavorano ed utilizzano il territorio di riferimento.
2.
Il piano di cui all'articolo 24, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, può prevedere modalità ed
articolazioni differenziate degli orari di apertura al pubblico dei servizi
della pubblica amministrazione.
3.
Le pubbliche amministrazioni, attraverso l'informatizzazione dei relativi
servizi, possono garantire prestazioni di informazione anche durante gli orari
di chiusura dei servizi medesimi e, attraverso la semplificazione delle
procedure, possono consentire agli utenti tempi di attesa più brevi e percorsi
più semplici per l'accesso ai servizi.
Articolo
27. (Banche dei tempi). 1. Per favorire lo scambio di servizi di vicinato, per facilitare l'utilizzo dei servizi della città e il rapporto con le pubbliche amministrazioni, per favorire l'estensione della solidarietà nelle comunità locali e per incentivare le iniziative di singoli e gruppi di cittadini, associazioni, organizzazioni ed enti che intendano scambiare parte del proprio tempo per impieghi di reciproca solidarietà e interesse, gli enti locali possono sostenere e promuovere la costituzione di associazioni denominate "banche dei tempi". 2. Gli enti locali, per favorire e sostenere le banche dei tempi, possono disporre a loro favore l'utilizzo di locali e di servizi e organizzare attività di promozione, formazione e informazione. Possono altresì aderire alle banche dei tempi e stipulare con esse accordi che prevedano scambi di tempo da destinare a prestazioni di mutuo aiuto a favore di singoli cittadini o della comunità locale. Tali prestazioni devono essere compatibili con gli scopi statutari delle banche dei tempi e non devono costituire modalità di esercizio delle attività istituzionali degli enti locali.
Articolo
28. (Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città).
1.
Nell'elaborare le linee guida del piano di cui all'articolo 24, il sindaco
prevede misure per l'armonizzazione degli orari che contribuiscano, in linea con
le politiche e le misure nazionali, alla riduzione delle emissioni di gas
inquinanti nel settore dei trasporti. Dopo l'approvazione da parte del consiglio
comunale, i piani sono comunicati alle regioni, che li trasmettono al Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) indicandone, ai soli
fini del presente articolo, l'ordine di priorità. 2. Per le Finalità del presente articolo è istituito un Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città, nel limite massimo di lire 15 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001. Alla ripartizione delle predette risorse provvede il CIPE, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 3. Le regioni iscrivono le somme loro attribuite in un apposito capitolo di bilancio, nel quale confluiscono altresì eventuali risorse proprie, da utilizzare per spese destinate ad agevolare l'attuazione dei progetti inclusi nel piano di cui all'articolo 24 e degli interventi di cui all'articolo 27. 4. I contributi di cui al comma 3 sono concessi prioritariamente per:
a)
associazioni di comuni; b) progetti presentati da comuni che abbiano attivato forme di coordinamento e cooperazione con altri enti locali per l'attuazione di specifici piani di armonizzazione degli orari dei servizi con vasti bacini di utenza;
c)
interventi attuativi degli accordi di cui all'articolo 25, comma 2.
5.
La Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, è convocata ogni anno, entro il mese di febbraio, per l'esame dei
risultati conseguiti attraverso l'impiego delle risorse del Fondo di cui al
comma 2 e per la definizione delle linee di intervento futuro. Alle relative
riunioni sono invitati i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, per la
solidarietà sociale, per la funzione pubblica, dei trasporti e della
navigazione e dell'ambiente, il presidente della società Ferrovie dello Stato
spa, nonché i rappresentanti delle associazioni ambientaliste e del
volontariato, delle organizzazioni sindacali e di categoria.
6.
Il Governo, entro il mese di luglio di ogni anno e sulla base dei lavori della
Conferenza di cui al comma 5, presenta al Parlamento una relazione sui progetti
di riorganizzazione dei tempi e degli orari delle città. 7. All'onere derivante dall'istituzione del Fondo di cui al comma 2 si provvede mediante utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448. |
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