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LEGGE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
n°
328 del 13 novembre 2000
Capo I PRINCÌPI GENERALI DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
Art.
1.(Princìpi
generali e finalità)
1. La
Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di
interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità
della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza,
previene, elimina
o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e
familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e
condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della
Costituzione.
2.
Ai sensi della presente legge, per "interventi e servizi sociali" si
intendono tutte le attività previste dall’art. 128 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112.
3.
La programmazione e l’organizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali compete agli enti locali, alle regioni ed allo Stato ai sensi
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e della presente legge, secondo i
principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità,
omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità
dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti
locali.
4.
Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell’ambito delle rispettive
competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di
utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli
enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle
organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni
religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti
nel settore nella programmazione, nell’organizzazione e nella gestione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali.
5.
Alla gestione ed all’offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché,
in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione
concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale,
organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed
enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti
privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi
anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle
iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di
reciprocità e della solidarietà organizzata.
6.
La presente legge promuove la partecipazione attiva dei cittadini, il contributo
delle organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli
utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui al c. 1.
7.
Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai
sensi dell’art. 117 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell’ambito delle
competenze loro attribuite, ad adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni
contenute nella presente legge, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.
Art.
2.(Diritto
alle prestazioni).
1.
Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato
di interventi e servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto degli
accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi
regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea ed i
loro familiari, nonchè gli stranieri, individuati ai sensi dell’art. 41 del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Ai profughi,
agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di
cui all’art. 129, c. 1, lettera h),
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2.
Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha carattere di universalità.
I soggetti di cui all’art. 1, c. 3, sono tenuti a realizzare il sistema di cui
alla presente legge che garantisce i livelli essenziali di prestazioni, ai sensi
dell’art. 22, e a consentire l’esercizio del diritto soggettivo a
beneficiare delle prestazioni economiche di cui all’art. 24 della presente
legge, nonchè delle pensioni sociali di cui all’art. 26 della legge 30 aprile
1969, n. 153, e successive modificazioni, e degli assegni erogati ai sensi
dell’art.3, c.6, della legge 8.08.95, n. 335.
Art.
3.(Princìpi
per la programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato di
interventi e servizi sociali).
1. Per la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali, in forma unitaria ed integrata, è adottato il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse, dell’operatività per progetti, della verifica sistematica dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni, nonchè della valutazione di impatto di genere.
2.
I soggetti di cui all’art. 1, c. 3, provvedono, nell’ambito delle rispettive
competenze, alla programmazione degli interventi e delle risorse del sistema
integrato di interventi e servizi sociali secondo i seguenti principi: 3. I soggetti di cui all’art. 1, c. 3, per le finalità della presente legge, possono avvalersi degli accordi previsti dall’art. 2, c. 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche al fine di garantire un’adeguata partecipazione alle iniziative ed ai finanziamenti dell’Unione europea.
4.
I comuni, le regioni e lo Stato promuovono azioni per favorire la pluralità di
offerta dei servizi garantendo il diritto di scelta fra gli stessi servizi e per
consentire, in via sperimentale, su richiesta degli interessati, l’eventuale
scelta di servizi sociali in alternativa alle prestazioni economiche, ad
esclusione di quelle di cui all’art. 24, c. 1, lettera a), numeri 1) e 2), della presente legge, nonchè delle pensioni sociali di cui
all’art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e
degli assegni erogati ai sensi dell’art. 3, c. 6, della legge 8 agosto 1995,
n. 335.
Art.
4.(Sistema
di finanziamento delle politiche sociali).
1. La realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali si avvale di un finanziamento plurimo a cui concorrono, secondo competenze differenziate e con dotazioni finanziarie afferenti ai rispettivi bilanci, i soggetti di cui all’art. 1, c. 3.
2.
Sono a carico dei comuni, singoli e associati, le spese di attivazione degli
interventi e dei servizi sociali a favore della persona e della comunità, fatto
salvo quanto previsto ai commi 3 e 5.
Art.
5.(Ruolo
del terzo settore).
1. Per favorire l’attuazione del principio di sussidiarietà, gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell’ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore anche attraverso politiche formative ed interventi per l’accesso agevolato al credito ed ai fondi dell’Unione europea. 2. Ai fini dell’affidamento dei servizi previsti dalla presente legge, gli enti pubblici, fermo restando quanto stabilito dall’art. 11, promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonchè il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale. 3. Le regioni, secondo quanto previsto dall’art.3, c.4, e sulla base di un atto di indirizzo e coordinamento del Governo, ai sensi dell’art. 8 della legge 15.03.97, n.59, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità previste dall’art.8, c.2, della presente legge, adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona. 4. Le regioni disciplinano, sulla base dei principi della presente legge e degli indirizzi assunti con le modalità previste al c.3, le modalità per valorizzare l’apporto del volontariato nell’erogazione dei servizi.
Capo
II ASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E
SERVIZI SOCIALI
Art.
6.(Funzioni
dei comuni)
1. I
comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi
sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale. Tali
funzioni sono esercitate dai comuni adottando sul piano territoriale gli assetti
più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini,
secondo le modalità stabilite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come da ultimo
modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 265.
2.
Ai comuni, oltre ai compiti già trasferiti a norma del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed alle funzioni attribuite ai sensi
dell’art. 132, c. 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta,
nell’ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18
e 19 e secondo la disciplina adottata dalle regioni, l’esercizio delle
seguenti attività:
a)
programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi
sociali a rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione
attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il
coinvolgimento dei soggetti di cui all’art.1;
b)
erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche diverse da quelle
disciplinate dall’art. 22, e dei titoli di cui all’art. 17, nonché delle
attività assistenziali già di competenza delle province, con le modalità
stabilite dalla legge regionale di cui all’art. 8, c. 5;
c)
autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture
a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di
cui all’art. 1, c. 5, secondo quanto stabilito ai sensi degli articoli 8, c.
3, lettera f), e 9, c. 1, lettera c);
d)
partecipazione al procedimento per l’individuazione degli ambiti territoriali,
di cui all’art. 8, c. 3, lettera a);
e)
definizione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all’art. 2,
c. 3, ai fini della determinazione dell’accesso prioritario alle prestazioni e
ai servizi.
3.
Nell’esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 i comuni provvedono a:
a)
promuovere, nell’ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse
delle collettività locali tramite forme innovative di collaborazione per lo
sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra
cittadini nell’ambito della vita comunitaria;
b)
coordinare programmi e attività degli enti che operano nell’ambito di
competenza, secondo le modalità fissate dalla regione, tramite collegamenti
operativi tra i servizi che realizzano attività volte all’integrazione
sociale ed intese con le aziende unità sanitarie locali per le attività
socio-sanitarie e per i piani di zona;
c)
adottare strumenti per la semplificazione amministrativa e per il controllo di
gestione atti a valutare l’efficienza, l’efficacia ed i risultati delle
prestazioni, in base alla programmazione di cui al c. 2, lettera a);
d)
effettuare forme di consultazione dei soggetti di cui all’art. 1, commi 5 e 6,
per valutare la qualità e l’efficacia dei servizi e formulare proposte ai
fini della predisposizione dei programmi;
e)
garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualità dei
servizi, secondo le modalità previste dagli statuti comunali.
4.
Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso
strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del
ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all’eventuale
integrazione economica.
Art.
7.(Funzioni
delle province)
1.
Le province concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali per i compiti previsti dall’art. 15 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, nonché dall’art. 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
secondo le modalità definite dalle regioni che disciplinano il ruolo delle
province in ordine:
a)
alla raccolta delle conoscenze e dei dati sui bisogni e sulle risorse rese
disponibili dai comuni e da altri soggetti istituzionali presenti in ambito
provinciale per concorrere all’attuazione del sistema informativo dei servizi
sociali;
b)
all’analisi dell’offerta assistenziale per promuovere approfondimenti mirati
sui fenomeni sociali più rilevanti in ambito provinciale fornendo, su richiesta
dei comuni e degli enti locali interessati, il supporto necessario per il
coordinamento degli interventi territoriali;
c)
alla promozione, d’intesa con i comuni, di iniziative di formazione, con
particolare riguardo alla formazione professionale di base e
all’aggiornamento;
d)
alla partecipazione alla definizione e all’attuazione dei piani di zona.
Art.
8.(Funzioni
delle regioni)
1.
Le regioni esercitano le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo
degli interventi sociali nonché di verifica della rispettiva attuazione a
livello territoriale e disciplinano l’integrazione degli interventi stessi,
con particolare riferimento all’attività sanitaria e socio-sanitaria ad
elevata integrazione sanitaria di cui all’art. 2, c. 1, lettera n), della legge 30 novembre 1998, n. 419.
2.
Allo scopo di garantire il costante adeguamento alle esigenze delle comunità
locali, le regioni programmano gli interventi sociali secondo le indicazioni di
cui all’art. 3, commi 2 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
promuovendo, nell’ambito delle rispettive competenze, modalità di
collaborazione e azioni coordinate con gli enti locali, adottando strumenti e
procedure di raccordo e di concertazione, anche permanenti, per dare luogo a
forme di cooperazione. Le regioni provvedono altresì alla consultazione dei
soggetti di cui agli articoli 1, commi 5 e 6, e 10 della presente legge.
3.
Alle regioni, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, spetta in particolare l’esercizio delle seguenti funzioni:
a)
determinazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, tramite le forme di concertazione con gli enti locali
interessati, degli ambiti territoriali, delle modalità e degli strumenti per la
gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete. Nella
determinazione degli ambiti territoriali, le regioni prevedono incentivi a
favore dell’esercizio associato delle funzioni sociali in ambiti territoriali
di norma coincidenti con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni
sanitarie, destinando allo scopo una quota delle complessive risorse regionali
destinate agli interventi previsti dalla presente legge;
b)
definizione di politiche integrate in materia di interventi sociali, ambiente,
sanità, istituzioni scolastiche, avviamento al lavoro e reinserimento nelle
attività lavorative, servizi del tempo libero, trasporti e comunicazioni;
c)
promozione e coordinamento delle azioni di assistenza tecnica per la istituzione
e la gestione degli interventi sociali da parte degli enti locali;
d)
promozione della sperimentazione di modelli innovativi di servizi in grado di
coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale e di
collegarsi altresì alle esperienze effettuate a livello europeo;
e)
promozione di metodi e strumenti per il controllo di gestione atti a valutare
l’efficacia e l’efficienza dei servizi ed i risultati delle azioni previste;
f)
definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, dei criteri
per l’autorizzazione, l’accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei
servizi a gestione pubblica o dei soggetti di cui all’art. 1, commi 4 e 5;
g)
istituzione, secondo le modalità definite con legge regionale, sulla base di
indicatori oggettivi di qualità, di registri dei soggetti autorizzati
all’esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge;
h)
definizione dei requisiti di qualità per la gestione dei servizi e per la
erogazione delle prestazioni;
i)
definizione dei criteri per la concessione dei titoli di cui all’art. 17 da
parte dei comuni, secondo i criteri generali adottati in sede nazionale;
l)
definizione dei criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti
al costo delle prestazioni, sulla base dei criteri determinati ai sensi
dell’art. 18, c. 3, lettera g);
m)
predisposizione e finanziamento dei piani per la formazione e l’aggiornamento
del personale addetto alle attività sociali;
n)
determinazione dei criteri per la definizione delle tariffe che i comuni sono
tenuti a corrispondere ai soggetti accreditati;
o)
esercizio dei poteri sostitutivi, secondo le modalità indicate dalla legge
regionale di cui all’art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei
confronti degli enti locali inadempienti rispetto a quanto stabilito dagli
articoli 6, c. 2, lettere a), b)
e c),
e 19.
4.
Fermi restando i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, le regioni
disciplinano le procedure amministrative, le modalità per la presentazione dei
reclami da parte degli utenti delle prestazioni sociali e l’eventuale
istituzione di uffici di tutela degli utenti stessi che assicurino adeguate
forme di indipendenza nei confronti degli enti erogatori.
5.
La legge regionale di cui all’art. 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, disciplina il trasferimento ai comuni o agli enti locali delle funzioni
indicate dal regio decreto - legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge
6 dicembre 1928, n. 2838, e dal decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67. Con la medesima legge, le
regioni disciplinano, con le modalità stabilite dall’art. 3 del citato
decreto legislativo n. 112 del 1998, il trasferimento ai comuni e agli enti
locali delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali per assicurare la
copertura degli oneri derivanti dall’esercizio delle funzioni sociali
trasferite utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge per
l’esercizio delle funzioni stesse.
Art.
9. (Funzioni
dello Stato)
1.
Allo Stato spetta l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 129 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dei poteri di indirizzo e
coordinamento e di regolazione delle politiche sociali per i seguenti aspetti:
a)
determinazione dei principi e degli obiettivi della politica sociale attraverso
il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all’art. 18;
b)
individuazione dei livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni, comprese le
funzioni in materia assistenziale, svolte per minori ed adulti dal Ministero
della giustizia, all’interno del settore penale;
c)
fissazione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per
l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo
residenziale e semiresidenziale; previsione di requisiti specifici per le
comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni;
d)
determinazione dei requisiti e dei profili professionali in materia di
professioni sociali, nonché dei requisiti di accesso e di durata dei percorsi
formativi;
e)
esercizio dei poteri sostitutivi in caso di riscontrata inadempienza delle
regioni, ai sensi dell’art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell’art.
5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
f)
ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali secondo
i criteri stabiliti dall’art. 20, c. 7.
2.
Le competenze statali di cui al c. 1, lettere b)
e c),
del presente art. sono esercitate sentita la Conferenza unificata di cui
all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; le restanti
competenze sono esercitate secondo i criteri stabiliti dall’art. 129, c. 2,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Art.
10.(Istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza)
1.
Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante una nuova
disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di cui
alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, sulla base dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a)
definire l’inserimento delle IPAB che operano in campo socio-assistenziale
nella programmazione regionale del sistema integrato di interventi e servizi
sociali di cui all’art. 22, prevedendo anche modalità per la partecipazione
alla programmazione, secondo quanto previsto dall’art. 3, c. 2, lettera b);
b)
prevedere, nell’ambito del riordino della disciplina, la trasformazione della
forma giuridica delle IPAB al fine di garantire l’obiettivo di un’efficace
ed efficiente gestione, assicurando autonomia statutaria, patrimoniale,
contabile, gestionale e tecnica compatibile con il mantenimento della personalità
giuridica pubblica;
c)
prevedere l’applicazione ai soggetti di cui alla lettera b):
1)
di un regime giuridico del personale di tipo privatistico e di forme
contrattuali coerenti con la loro autonomia;
2)
di forme di controllo relative all’approvazione degli statuti, dei bilanci
annuali e pluriennali, delle spese di gestione del patrimonio in materia di
investimenti, delle alienazioni, cessioni e permute, nonché di forme di
verifica dei risultati di gestione, coerenti con la loro autonomia;
d)
prevedere la possibilità della trasformazione delle IPAB in associazioni o in
fondazioni di diritto privato fermo restando il rispetto dei vincoli posti dalle
tavole di fondazione e dagli statuti, tenuto conto della normativa vigente che
regolamenta la trasformazione dei fini e la privatizzazione delle IPAB, nei casi
di particolari condizioni statutarie e patrimoniali;
e)
prevedere che le IPAB che svolgono esclusivamente attività di amministrazione
del proprio patrimonio adeguino gli statuti, entro due anni dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo, nel rispetto delle tavole di
fondazione, a principi di efficienza, efficacia e trasparenza ai fini del
potenziamento dei servizi; prevedere che negli statuti siano inseriti appositi
strumenti di verifica della attività di amministrazione dei patrimoni;
f)
prevedere linee di indirizzo e criteri che incentivino l’accorpamento e la
fusione delle IPAB ai fini della loro riorganizzazione secondo gli indirizzi di
cui alle lettere b)
e c);
g)
prevedere la possibilità di separare la gestione dei servizi da quella dei
patrimoni garantendo comunque la finalizzazione degli stessi allo sviluppo e al
potenziamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
h)
prevedere la possibilità di scioglimento delle IPAB nei casi in cui, a seguito
di verifica da parte delle regioni o degli enti locali, risultino essere
inattive nel campo sociale da almeno due anni ovvero risultino esaurite le
finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti; salvaguardare,
nel caso di scioglimento delle IPAB, l’effettiva destinazione dei patrimoni
alle stesse appartenenti, nel rispetto degli interessi originari e delle tavole
di fondazione o, in mancanza di disposizioni specifiche nelle stesse, a favore,
prioritariamente, di altre IPAB del territorio o dei comuni territorialmente
competenti, allo scopo di promuovere e potenziare il sistema integrato di
interventi e servizi sociali;
i)
esclusione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2.
Sullo schema di decreto legislativo di cui al c. 1 sono acquisiti i pareri della
Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e delle rappresentanze delle IPAB. Lo schema di decreto legislativo è
successivamente trasmesso alle Camere per l’espressione del parere da parte
delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta
giorni dalla data di assegnazione.
3.
Le regioni adeguano la propria disciplina ai principi del decreto legislativo di
cui al c. 1 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
medesimo decreto legislativo.
Art.
11. (Autorizzazione
e accreditamento)
1.
I servizi e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione
pubblica o dei soggetti di cui all’art. 1, c. 5, sono autorizzati dai comuni.
L’autorizzazione è rilasciata in conformità ai requisiti stabiliti dalla
legge regionale, che recepisce e integra, in relazione alle esigenze locali, i
requisiti minimi nazionali determinati ai sensi dell’art. 9, c. 1, lettera c),
con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri
interessati e la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2.
I requisiti minimi nazionali trovano immediata applicazione per servizi e
strutture di nuova istituzione; per i servizi e le strutture operanti alla data
di entrata in vigore della presente legge, i comuni provvedono a concedere
autorizzazioni provvisorie, prevedendo l’adeguamento ai requisiti regionali e
nazionali nel termine stabilito da ciascuna regione e in ogni caso non oltre il
termine di cinque anni.
3.
I comuni provvedono all’accreditamento, ai sensi dell’art. 6, c. 2, lettera c),
e corrispondono ai soggetti accreditati tariffe per le prestazioni erogate
nell’ambito della programmazione regionale e locale sulla base delle
determinazioni di cui all’art. 8, c. 3, lettera n).
4.
Le regioni, nell’ambito degli indirizzi definiti dal Piano nazionale ai sensi
dell’art. 18, c. 3, lettera e),
disciplinano le modalità per il rilascio da parte dei comuni ai soggetti di cui
all’art. 1, c. 5, delle autorizzazioni alla erogazione di servizi sperimentali
e innovativi, per un periodo massimo di tre anni, in deroga ai requisiti di cui
al c. 1. Le regioni, con il medesimo provvedimento di cui al c. 1, definiscono
gli strumenti per la verifica dei risultati.
Art.
12.(Figure
professionali sociali)
1.
Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di
concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale,
della pubblica istruzione e dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica, sulla base dei criteri e dei parametri individuati dalla Conferenza
unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai
sensi dell’art. 129, c. 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono
definiti i profili professionali delle figure professionali sociali.
2.
Con regolamento del Ministro per la solidarietà sociale, da emanare di concerto
con i Ministri della sanità e dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica e d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti:
a)
le figure professionali di cui al c. 1 da formare con i corsi di laurea di cui
all’art. 6 del regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica
degli atenei, adottato con decreto del Ministro dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
b)
le figure professionali di cui al c. 1 da formare in corsi di formazione
organizzati dalle regioni, nonché i criteri generali riguardanti i requisiti
per l’accesso, la durata e l’ordinamento didattico dei medesimi corsi di
formazione;
c)
i criteri per il riconoscimento e la equiparazione dei profili professionali
esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
3.
Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di cui al c. 2, lettera a),
sono definiti dall’università ai sensi dell’art. 11 del citato regolamento
adottato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica
e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
4.
Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3-octies
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall’art. 3 del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, relative ai profili professionali
dell’area socio-sanitaria ad elevata integrazione socio-sanitaria.
5.
Ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con decreto dei Ministri per la solidarietà sociale, del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, da
emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono individuate, per le figure professionali sociali, le modalità di
accesso alla dirigenza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
6.
Le risorse economiche per finanziare le iniziative di cui al c. 2 sono reperite
dalle amministrazioni responsabili delle attività formative negli stanziamenti
previsti per i programmi di formazione, avvalendosi anche del concorso del Fondo
sociale europeo e senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.
Art.
13.(Carta dei servizi sociali)
1.
Al fine di tutelare le posizioni soggettive degli utenti, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la
solidarietà sociale, d’intesa con i Ministri interessati, è adottato lo
schema generale di riferimento della carta dei servizi sociali. Entro sei mesi
dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
ciascun ente erogatore di servizi adotta una carta dei servizi sociali ed è
tenuto a darne adeguata pubblicità agli utenti.
2.
Nella carta dei servizi sociali sono definiti i criteri per l’accesso ai
servizi, le modalità del relativo funzionamento, le condizioni per facilitarne
le valutazioni da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro
diritti, nonché le procedure per assicurare la tutela degli utenti. Al fine di
tutelare le posizioni soggettive e di rendere immediatamente esigibili i diritti
soggettivi riconosciuti, la carta dei servizi sociali, ferma restando la tutela
per via giurisdizionale, prevede per gli utenti la possibilità di attivare
ricorsi nei confronti dei responsabili preposti alla gestione dei servizi.
3.
L’adozione della carta dei servizi sociali da parte degli erogatori delle
prestazioni e dei servizi sociali costituisce requisito necessario ai fini
dell’accreditamento.
Capo
III DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI PARTICOLARI INTERVENTI DI INTEGRAZIONE
E SOSTEGNO SOCIALE
Art.
14. (Progetti
individuali per le persone disabili)
1.
Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all’art. 3
della legge 5.02.92, n.104, nell’ambito della vita familiare e sociale, nonché
nei percorsi dell’istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i
comuni, d’intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su
richiesta dell’interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito
al c. 2.
2.
Nell’ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli artt. 18 e
19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione
diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del
Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in
forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e
all’integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il
superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel
progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per
il nucleo familiare.
3.
Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la
solidarietà sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono definite, nel rispetto dei principi di tutela
della riservatezza previsti dalla normativa vigente, le modalità per indicare
nella tessera sanitaria, su richiesta dell’interessato, i dati relativi alle
condizioni di non autosufficienza o di dipendenza per facilitare la persona
disabile nell’accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali.
Art.
15. (Sostegno
domiciliare per le persone anziane non autosufficienti)
1.
Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di
prevenzione, cura e riabilitazione, per le patologie acute e croniche,
particolarmente per i soggetti non autosufficienti, nell’ambito del Fondo
nazionale per le politiche sociali il Ministro per la solidarietà sociale, con
proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri della sanità e per le pari
opportunità, sentita la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina annualmente la quota da riservare
ai servizi a favore delle persone anziane non autosufficienti, per favorirne
l’autonomia e sostenere il nucleo familiare nell’assistenza domiciliare alle
persone anziane che ne fanno richiesta.
2.
Il Ministro per la solidarietà sociale, con il medesimo decreto di cui al c. 1,
stabilisce annualmente le modalità di ripartizione dei finanziamenti in base a
criteri ponderati per quantità di popolazione, classi di età e incidenza degli
anziani, valutando altresì la posizione delle regioni e delle province autonome
in rapporto ad indicatori nazionali di non autosufficienza e di reddito. In sede
di prima applicazione della presente legge, il decreto di cui al c. 1 è emanato
entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.
3.
Una quota dei finanziamenti di cui al c. 1 è riservata ad investimenti e
progetti integrati tra assistenza e sanità, realizzati in rete con azioni e
programmi coordinati tra soggetti pubblici e privati, volti a sostenere e a
favorire l’autonomia delle persone anziane e la loro permanenza
nell’ambiente familiare secondo gli indirizzi indicati dalla presente legge.
In sede di prima applicazione della presente legge le risorse individuate ai
sensi del c. 1 sono finalizzate al potenziamento delle attività di assistenza
domiciliare integrata.
4.
Entro il 30.06. di ogni anno le regioni destinatarie dei finanziamenti di cui al
c. 1 trasmettono una relazione al Ministro per la solidarietà sociale e al
Ministro della sanità in cui espongono lo stato di attuazione degli interventi
e gli obiettivi conseguiti nelle attività svolte ai sensi del presente art.,
formulando anche eventuali proposte per interventi innovativi. Qualora una o più
regioni non provvedano all’impegno contabile delle quote di competenza entro i
tempi indicati nel riparto di cui al c. 2, il Ministro per la solidarietà
sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza
unificata di cui all’art.8 del decreto legislativo 28.02.97, n.281, provvede
alla rideterminazione e riassegnazione dei finanziamenti alle regioni.
Art.
16. (Valorizzazione
e sostegno delle responsabilità familiari)
1.
Il sistema integrato di interventi e servizi sociali riconosce e sostiene il
ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona,
nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale;
sostiene e valorizza i molteplici compiti che le famiglie svolgono sia nei
momenti critici e di disagio, sia nello sviluppo della vita quotidiana; sostiene
la cooperazione, il mutuo aiuto e l’associazionismo delle famiglie; valorizza
il ruolo attivo delle famiglie nella formazione di proposte e di progetti per
l’offerta dei servizi e nella valutazione dei medesimi. Al fine di migliorare
la qualità e l’efficienza degli interventi, gli operatori coinvolgono e
responsabilizzano le persone e le famiglie nell’ambito dell’organizzazione
dei servizi.
2.
I livelli essenziali delle prestazioni sociali erogabili nel territorio
nazionale, di cui all’art. 22, e i progetti obiettivo, di cui all’art. 18,
c. 3, lettera b),
tengono conto dell’esigenza di favorire le relazioni, la corresponsabilità e
la solidarietà fra generazioni, di sostenere le responsabilità genitoriali, di
promuovere le pari opportunità e la condivisione di responsabilità tra donne e
uomini, di riconoscere l’autonomia di ciascun componente della famiglia.
3.
Nell’ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali hanno
priorità:
a)
l’erogazione di assegni di cura e altri interventi a sostegno della maternità
e della paternità responsabile, ulteriori rispetto agli assegni e agli
interventi di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e alla legge 28 agosto 1997, n. 285, da
realizzare in collaborazione con i servizi sanitari e con i servizi socio -
educativi della prima infanzia;
b)
politiche di conciliazione tra il tempo di lavoro e il tempo di cura, promosse
anche dagli enti locali ai sensi della legislazione vigente;
c)
servizi formativi ed informativi di sostegno alla genitorialità, anche
attraverso la promozione del mutuo aiuto tra le famiglie;
d)
prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche con benefici di carattere
economico, in particolare per le famiglie che assumono compiti di accoglienza,
di cura di disabili fisici, psichici e sensoriali e di altre persone in
difficoltà, di minori in affidamento, di anziani;
e)
servizi di sollievo, per affiancare nella responsabilità del lavoro di cura la
famiglia, ed in particolare i componenti più impegnati nell’accudimento
quotidiano delle persone bisognose di cure particolari ovvero per sostituirli
nelle stesse responsabilità di cura durante l’orario di lavoro;
f)
servizi per l’affido familiare, per sostenere, con qualificati interventi e
percorsi formativi, i compiti educativi delle famiglie interessate.
4.
Per sostenere le responsabilità individuali e familiari e agevolare
l’autonomia finanziaria di nuclei monoparentali, di coppie giovani con figli,
di gestanti in difficoltà, di famiglie che hanno a carico soggetti non
autosufficienti con problemi di grave e temporanea difficoltà economica, di
famiglie di recente immigrazione che presentino gravi difficoltà di inserimento
sociale, nell’ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli
articoli 18 e 19, i comuni, in alternativa a contributi assistenziali in denaro,
possono concedere prestiti sull’onore, consistenti in finanziamenti a tasso
zero secondo piani di restituzione concordati con il destinatario del prestito.
L’onere dell’interesse sui prestiti è a carico del comune; all’interno
del Fondo nazionale per le politiche sociali è riservata una quota per il
concorso alla spesa destinata a promuovere il prestito sull’onore in sede
locale. 5. I comuni possono prevedere agevolazioni fiscali e tariffarie rivolte alle famiglie con specifiche responsabilità di cura. I comuni possono, altresì, deliberare ulteriori riduzioni dell’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) per la prima casa, nonché tariffe ridotte per l’accesso a più servizi educativi e sociali.
6.
Con la legge finanziaria per il 2001 sono determinate misure fiscali di
agevolazione per le spese sostenute per la tutela e la cura dei componenti del
nucleo familiare non autosufficienti o disabili. Ulteriori risorse possono
essere attribuite per la realizzazione di tali finalità in presenza di
modifiche normative comportanti corrispondenti riduzioni nette permanenti del
livello della spesa di carattere corrente.
Art.
17. (Titoli
per l’acquisto di servizi sociali)
1.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 2, c. 2, i comuni possono prevedere
la concessione, su richiesta dell’interessato, di titoli validi per
l’acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato
di interventi e servizi sociali ovvero come sostitutivi delle prestazioni
economiche diverse da quelle correlate al minimo vitale previste dall’art. 24,
c. 1, lettera a), numeri 1) e 2), della presente legge, nonché dalle pensioni sociali di cui
all’art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e
dagli assegni erogati ai sensi dell’art. 3, c. 6, della legge 8 agosto 1995,
n. 335.
2.
Le regioni, in attuazione di quanto stabilito ai sensi dell’art. 18, c. 3,
lettera i), disciplinano i criteri e le modalità per la concessione dei titoli di cui
al c. 1 nell’ambito di un percorso assistenziale attivo per la integrazione o
la reintegrazione sociale dei soggetti beneficiari, sulla base degli indirizzi
del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali.
Capo
IV STRUMENTI PER FAVORIRE IL RIORDINO DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E
SERVIZI SOCIALI
Art.
18. (Piano
nazionale e piani regionali
degli
interventi e dei servizi sociali)
1.
Il Governo predispone ogni tre anni il Piano nazionale degli interventi e dei
servizi sociali, di seguito denominato "Piano nazionale", tenendo
conto delle risorse finanziarie individuate ai sensi dell’art. 4 nonché delle
risorse ordinarie già destinate alla spesa sociale dagli enti locali.
2.
Il Piano nazionale è adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri
interessati. Sullo schema di piano sono acquisiti l’intesa con la Conferenza
unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
nonché i pareri degli enti e delle associazioni nazionali di promozione sociale
di cui all’art. 1, c. 1, lettere a) e b), della legge 19 novembre 1987, n. 476, e successive modificazioni,
maggiormente rappresentativi, delle associazioni di rilievo nazionale che
operano nel settore dei servizi sociali, delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni di tutela
degli utenti. Lo schema di piano è successivamente trasmesso alle Camere per
l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari,
che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.
3.
Il Piano nazionale indica:
a)
le caratteristiche ed i requisiti delle prestazioni sociali comprese nei livelli
essenziali previsti dall’art. 22;
b)
le priorità di intervento attraverso l’individuazione di progetti obiettivo e
di azioni programmate, con particolare riferimento alla realizzazione di
percorsi attivi nei confronti delle persone in condizione di povertà o di
difficoltà psico-fisica;
c)
le modalità di attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
e le azioni da integrare e coordinare con le politiche sanitarie,
dell’istruzione, della formazione e del lavoro;
d)
gli indirizzi per la diffusione dei servizi di informazione al cittadino e alle
famiglie;
e)
gli indirizzi per le sperimentazioni innovative, comprese quelle indicate
dall’art. 3, c. 4, e per le azioni di promozione della concertazione delle
risorse umane, economiche, finanziarie, pubbliche e private, per la costruzione
di reti integrate di interventi e servizi sociali;
f)
gli indicatori ed i parametri per la verifica dei livelli di integrazione
sociale effettivamente assicurati in rapporto a quelli previsti nonché gli
indicatori per la verifica del rapporto costi - benefici degli interventi e dei
servizi sociali;
g)
i criteri generali per la disciplina del concorso al costo dei servizi sociali
da parte degli utenti, tenuto conto dei principi stabiliti dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109;
h)
i criteri generali per la determinazione dei parametri di valutazione delle
condizioni di cui all’art. 2, c. 3;
i)
gli indirizzi ed i criteri generali per la concessione dei prestiti sull’onore
di cui all’art. 16, c. 4, e dei titoli di cui all’art. 17;
l)
gli indirizzi per la predisposizione di interventi e servizi sociali per le
persone anziane non autosufficienti e per i soggetti disabili, in base a quanto
previsto dall’art. 14;
m)
gli indirizzi relativi alla formazione di base e all’aggiornamento del
personale;
n)
i finanziamenti relativi a ciascun anno di vigenza del Piano nazionale in
coerenza con i livelli essenziali previsti dall’art. 22, secondo parametri
basati sulla struttura demografica, sui livelli di reddito e sulle condizioni
occupazionali della popolazione;
o)
gli indirizzi per la predisposizione di programmi integrati per obiettivi di
tutela e qualità della vita rivolti ai minori, ai giovani e agli anziani, per
il sostegno alle responsabilità familiari, anche in riferimento all’obbligo
scolastico, per l’inserimento sociale delle persone con disabilità e
limitazione dell’autonomia fisica e psichica, per l’integrazione degli
immigrati, nonché per la prevenzione, il recupero e il reinserimento dei
tossicodipendenti e degli alcoldipendenti.
4.
Il primo Piano nazionale è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
5.
Il Ministro per la solidarietà sociale predispone annualmente una relazione al
Parlamento sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal Piano
nazionale, con particolare riferimento ai costi e all’efficacia degli
interventi, e fornisce indicazioni per l’ulteriore programmazione. La
relazione indica i risultati conseguiti nelle regioni in attuazione dei piani
regionali. La relazione dà conto altresì dei risultati conseguiti nei servizi
sociali con l’utilizzo dei finanziamenti dei fondi europei, tenuto conto dei
dati e delle valutazioni forniti dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale.
6.
Le regioni, nell’esercizio delle funzioni conferite dagli articoli 131 e 132
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla presente legge, in
relazione alle indicazioni del Piano nazionale di cui al c. 3 del presente art.,
entro centoventi giorni dall’adozione del Piano stesso adottano nell’ambito
delle risorse disponibili, ai sensi dell’art. 4, attraverso forme di intesa
con i comuni interessati ai sensi dell’art. 3 della legge 8 giugno 1990, n.
142, e successive modificazioni, il piano regionale degli interventi e dei
servizi sociali, provvedendo in particolare all’integrazione socio-sanitaria
in coerenza con gli obiettivi del piano sanitario regionale, nonché al
coordinamento con le politiche dell’istruzione, della formazione professionale
e del lavoro.
Art.
19. (Piano
di zona)
1.
I comuni associati, negli ambiti territoriali di cui all’art. 8, c. 3, lettera a), a tutela dei diritti della popolazione, d’intesa con le aziende unità
sanitarie locali, provvedono, nell’ambito delle risorse disponibili, ai sensi
dell’art. 4, per gli interventi sociali e socio-sanitari, secondo le
indicazioni del piano regionale di cui all’art. 18, c. 6, a definire il piano
di zona, che individua:
a)
gli obiettivi strategici e le priorità di intervento nonché gli strumenti e i
mezzi per la relativa realizzazione;
b)
le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali e
professionali, i requisiti di qualità in relazione alle disposizioni regionali
adottate ai sensi dell’art. 8, c. 3, lettera h);
c)
le forme di rilevazione dei dati nell’ambito del sistema informativo di cui
all’art. 21;
d)
le modalità per garantire l’integrazione tra servizi e prestazioni;
e)
le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle
amministrazioni statali, con particolare riferimento all’amministrazione
penitenziaria e della giustizia;
f)
le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti
operanti nell’ambito della solidarietà sociale a livello locale e con le
altre risorse della comunità;
g)
le forme di concertazione con l’azienda unità sanitaria locale e con i
soggetti di cui all’art. 1, c. 4.
2.
Il piano di zona, di norma adottato attraverso accordo di programma, ai sensi
dell’art. 27 della legge 8.06.90, n. 142, e successive modificazioni, è volto
a:
a)
favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e
prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse
locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché a responsabilizzare i cittadini
nella programmazione e nella verifica dei servizi;
b)
qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme
di concertazione di cui al c. 1, lettera g);
c)
definire criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun comune, delle
aziende unità sanitarie locali e degli altri soggetti firmatari dell’accordo,
prevedendo anche risorse vincolate per il raggiungimento di particolari
obiettivi;
d)
prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori
finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi.
3.
All’accordo di programma di cui al c. 2, per assicurare l’adeguato
coordinamento delle risorse umane e finanziarie, partecipano i soggetti pubblici
di cui al c. 1 nonché i soggetti di cui all’art. 1, c. 4, e all’art. 10,
che attraverso l’accreditamento o specifiche forme di concertazione
concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali previsto nel piano.
Art.
20. (Fondo
nazionale per le politiche sociali)
1.
Per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi di politica sociale, lo
Stato ripartisce le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali.
2.
Per le finalità della presente legge il Fondo di cui al c. 1 è incrementato di
lire 106.700 milioni per l’anno 2000, di lire 761.500 milioni per l’anno
2001 e di lire 922.500 milioni a decorrere dall’anno 2002. Al relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l’anno 2000, allo scopo utilizzando quanto a lire 56.700 milioni per l’anno
2000, a lire 591.500 milioni per l’anno 2001 e a lire 752.500 milioni per
l’anno 2002, l’accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica; quanto a lire 50.000 milioni per l’anno 2000
e a lire 149.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l’accantonamento
relativo al Ministero della pubblica istruzione; quanto a lire 1.000 milioni per
ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni dell’accantonamento relativo al
Ministero dell’interno; quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni
2001 e 2002, le proiezioni dell’accantonamento relativo al Ministero del
commercio con l’estero.
3.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
4.
La definizione dei livelli essenziali di cui all’art. 22 è effettuata
contestualmente a quella delle risorse da assegnare al Fondo nazionale per le
politiche sociali tenuto conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa
sociale dalle regioni e dagli enti locali, nel rispetto delle compatibilità
finanziarie definite per l’intero sistema di finanza pubblica dal Documento di
programmazione economico-finanziaria.
5.
Con regolamento, da emanare ai sensi dell’art. 17, c. 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, il Governo provvede a disciplinare modalità e procedure uniformi
per la ripartizione delle risorse finanziarie confluite nel Fondo di cui al c. 1
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sulla base dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a)
razionalizzare e armonizzare le procedure medesime ed evitare sovrapposizioni e
diseconomie nell’allocazione delle risorse;
b)
prevedere quote percentuali di risorse aggiuntive a favore dei comuni associati
ai sensi dell’art. 8, c. 3, lettera a);
c)
garantire che gli stanziamenti a favore delle regioni e degli enti locali
costituiscano quote di cofinanziamento dei programmi e dei relativi interventi e
prevedere modalità di accertamento delle spese al fine di realizzare un sistema
di progressiva perequazione della spesa in ambito nazionale per il perseguimento
degli obiettivi del Piano nazionale;
d)
prevedere forme di monitoraggio, verifica e valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati degli interventi, nonché modalità per la revoca dei
finanziamenti in caso di mancato impegno da parte degli enti destinatari entro
periodi determinati;
e)
individuare le norme di legge abrogate dalla data di entrata in vigore del
regolamento.
6.
Lo schema di regolamento di cui al c. 5, previa deliberazione preliminare del
Consiglio dei ministri, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui
all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso
successivamente alle Camere per l’espressione del parere da parte delle
competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni
dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, il regolamento può
essere emanato.
7.
Il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati,
d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede, con proprio decreto, annualmente
alla ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali,
tenuto conto della quota riservata di cui all’art. 15, sulla base delle linee
contenute nel Piano nazionale e dei parametri di cui all’art. 18, c. 3,
lettera n).
In sede di prima applicazione della presente legge, entro novanta giorni dalla
data della sua entrata in vigore, il Ministro per la solidarietà sociale,
sentiti i Ministri interessati, d’intesa con la Conferenza unificata di cui al
citato art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, adotta il decreto di cui
al presente c. sulla base dei parametri di cui all’art. 18, c. 3, lettera n).
La ripartizione garantisce le risorse necessarie per l’adempimento delle
prestazioni di cui all’art. 24.
8.
A decorrere dall’anno 2002 lo stanziamento complessivo del Fondo nazionale per
le politiche sociali è determinato dalla legge finanziaria con le modalità di
cui all’art. 11, c. 3, lettera d),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando
comunque la copertura delle prestazioni di cui all’art. 24 della presente
legge.
9.
Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’art. 24,
confluiscono con specifica finalizzazione nel Fondo nazionale per le politiche
sociali anche le risorse finanziarie destinate al finanziamento delle
prestazioni individuate dal medesimo decreto legislativo.
10.
Al Fondo nazionale per le politiche sociali affluiscono, altresì, somme
derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti,
fondazioni, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell’Unione
europea, che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere
assegnate al citato Fondo nazionale.
11.
Qualora le regioni ed i comuni non provvedano all’impegno contabile della
quota non specificamente finalizzata ai sensi del c. 9 delle risorse ricevute
nei tempi indicati dal decreto di riparto di cui al c. 7, il Ministro per la
solidarietà sociale, con le modalità di cui al medesimo c. 7, provvede alla
rideterminazione e alla riassegnazione delle risorse, fermo restando l’obbligo
di mantenere invariata nel triennio la quota complessiva dei trasferimenti a
ciascun comune o a ciascuna regione.
Art.
21. (Sistema
informativo dei servizi sociali)
1.
Lo Stato, le regioni, le province e i comuni istituiscono un sistema informativo
dei servizi sociali per assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali,
del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e poter disporre
tempestivamente di dati ed informazioni necessari alla programmazione, alla
gestione e alla valutazione delle politiche sociali, per la promozione e
l’attivazione di progetti europei, per il coordinamento con le strutture
sanitarie, formative, con le politiche del lavoro e dell’occupazione.
2.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è
nominata, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, una commissione
tecnica, composta da sei esperti di comprovata esperienza nel settore sociale ed
in campo informativo, di cui due designati dal Ministro stesso, due dalla
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, due dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali. La commissione ha
il compito di formulare proposte in ordine ai contenuti, al modello ed agli
strumenti attraverso i quali dare attuazione ai diversi livelli operativi del
sistema informativo dei servizi sociali. La commissione è presieduta da uno
degli esperti designati dal Ministro per la solidarietà sociale. I componenti
della commissione durano in carica due anni. Gli oneri derivanti
dall’applicazione del presente c., nel limite massimo di lire 250 milioni
annue, sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali.
3.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del
Ministro per la solidarietà sociale, sentite la Conferenza unificata di cui
all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l’Autorità per
l’informatica nella pubblica amministrazione, definisce le modalità e
individua, anche nell’ambito dei sistemi informativi esistenti, gli strumenti
necessari per il coordinamento tecnico con le regioni e gli enti locali ai fini
dell’attuazione del sistema informativo dei servizi sociali, in conformità
con le specifiche tecniche della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni
di cui all’art.15, c.1, della legge 15.03.97, n.59, tenuto conto di quanto
disposto dall’art.6 del citato decreto legislativo n.281 del ‘97, in materia
di scambio di dati ed informazioni tra le amministrazioni centrali, regionali e
delle province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni, le province e i
comuni individuano le forme organizzative e gli strumenti necessari ed
appropriati per l’attivazione e la gestione del sistema informativo dei
servizi sociali a livello locale.
4.
Gli oneri derivanti dall’applicazione del presente art. sono a carico del
Fondo nazionale per le politiche sociali. Nell’ambito dei piani di cui agli
articoli 18 e 19, sono definite le risorse destinate alla realizzazione del
sistema informativo dei servizi sociali, entro i limiti di spesa stabiliti in
tali piani.
Capo
V INTERVENTI, SERVIZI ED EMOLUMENTI ECONOMICI DEL SISTEMA INTEGRATO DI
INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
Sezione
I - Disposizioni generali
Art.
22. (Definizione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali)
1.
Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante
politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale,
integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure
economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare
l’efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e
settorializzazione delle risposte. 2. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, nonché le disposizioni in materia di integrazione socio-sanitaria di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, gli interventi di seguito indicati costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto delle risorse ordinarie già destinate dagli enti locali alla spesa sociale:
a)
misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di
accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;
b)
misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di
persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita
quotidiana;
c)
interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno
al nucleo familiare di origine e l’inserimento presso famiglie, persone e
strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;
d)
misure per il sostegno delle responsabilità familiari, ai sensi dell’art.16,
per favorire l’armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;
e)
misure di sostegno alle donne in difficoltà per assicurare i benefici disposti
dal regio decreto-legge 8.05.27, n.798, convertito dalla legge 6.12.28, n.2838,
e dalla legge 10.12.25, n.2277, e loro successive modificazioni, integrazioni e
norme attuative;
f)
interventi per la piena integrazione delle persone disabili ai sensi dell’art.
14; realizzazione, per i soggetti di cui all’art. 3, c. 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, dei centri socio-riabilitativi e delle comunità-alloggio
di cui all’art. 10 della citata legge n. 104 del 1992, e dei servizi di
comunità e di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonché
erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie;
g)
interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a
domicilio, per l’inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie
di accoglienza di tipo familiare, nonché per l’accoglienza e la
socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che,
in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell’autonomia,
non siano assistibili a domicilio;
h)
prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze da
droghe, alcol e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero
e reinserimento sociale;
i)
informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione
dei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto.
3.
Gli interventi del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui al
c. 2, lettera c),
sono realizzati, in particolare, secondo le finalità delle leggi 4 maggio 1983,
n. 184, 27 maggio 1991, n. 176, 15 febbraio 1996, n. 66, 28 agosto 1997, n. 285,
23 dicembre 1997, n. 451, 3 agosto 1998, n. 296, 31 dicembre 1998, n. 476, del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e delle
disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con
decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, nonché della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, per i minori disabili. Ai fini di cui all’art.
11 e per favorire la deistituzionalizzazione, i servizi e le strutture a ciclo
residenziale destinati all’accoglienza dei minori devono essere organizzati
esclusivamente nella forma di strutture comunitarie di tipo familiare. 4. In relazione a quanto indicato al c. 2, le leggi regionali, secondo i modelli organizzativi adottati, prevedono per ogni ambito territoriale di cui all’art. 8, c. 3, lettera a), tenendo conto anche del |