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Legge regionale 1 Settembre 1999, n. 22 (Pubblicata nel BOLLETTINO
UFFICIALE della REGIONE LAZIO n° 26 del 20 Settembre 1999)
PROMOZIONE E SVILUPPO
DELL'ASSOCIAZIONISMO NELLA REGIONE LAZIO
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IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge:
Art. 1 (Finalita')
1. La Regione riconosce ed incentiva
l'associazionismo, nella pluralita' delle sue forme, come espressione
di liberta', di promozione umana, d'autonoma capacita' organizzativa e
di impegno sociale.
2. La Regione inoltre sostiene gli interventi
degli enti locali volti a valorizzare le realta' associative operanti
sul territorio nell'interesse dei singoli associati e di tutta la
collettivita'.
Art. 2 (Ambiti di attivita')
1. Sono ammesse a beneficiare delle
agevolazioni e dei contributi di cui alla presente legge, le
associazioni liberamente costituite che svolgono, nell'interesse degli
associati e/o della collettivita', le attivita' finalizzate:
a) all'attuazione dei principi di
uguaglianza, di pari dignita' sociale degli individui e dei gruppi;
b) all'attuazione del principio di
solidarieta', per affermare i diritti di tutti i residenti, anche
immigrati, e per superare squilibri economici, sociali, territoriali e
culturali;
c) allo sviluppo della democrazia e della
persona umana;
d) alla valorizzazione della pace, della
cultura multietnica e multireligiosa e della solidarieta' fra i
popoli;
e) alla piena attuazione dei diritti di
cittadinanza ed alla realizzazione delle pari opportunita' fra donne e
uomini;
f) alla tutela ed alla valorizzazione delle
risorse ambientali e del patrimonio storico ed artistico;
g) alla prevenzione di azioni dannose nei
confronti delle risorse di cui alla lettera f);
h) alla realizzazione di uno sviluppo
economico e sociale che valorizzi le attitudini e le capacita' umane e
professionali;
i) alla tutela dei diritti dei consumatori;
l) alla realizzazione di un sistema integrato
di servizi sanitari e sociali, nel quadro della sicurezza sociale;
m) al superamento di tutte le forme di
disagio sociale;
n) all'affermazione del diritto alla cultura,
alla educazione ed alla formazione permanente;
o) allo sviluppo della pratica sportiva e di
educazione del corpo ed alla promozione della salute;
p) allo sviluppo ed alla promozione del
turismo sociale e culturale con particolare riferimento alla terza
eta' ed all'attivita' giovanile;
q) alla promozione di un'efficace protezione
civile.
Art. 3 (Requisiti)
1. Nell'atto costitutivo e nello statuto
delle associazioni di cui all'articolo 2 devono essere espressamente
previsti:
a) l'assenza di fini di lucro;
b) l'elettivita' delle cariche associative e
gratuita' delle stesse nel rispetto del principio della pari
opportunita' tra donne e uomini;
c) i criteri di ammissione;
d) l'obbligo di formazione del bilancio
annuale dal quale debbono risultare i beni, i contributi ed i lasciti
ricevuti;
e) le modalita' di approvazione del bilancio
da parte degli organi statutari;
f) le modalita' di scioglimento
dell'associazione;
g) l'obbligo di devoluzione del patrimonio
residuo dopo la liquidazione a fini di utilita' sociale.
Art. 4 (Esclusioni)
1. Sono esclusi dall'applicazione della
presente legge:
a) i partiti politici, le associazioni
sindacali, le associazioni professionali e di categoria;
b) le organizzazioni di volontariato iscritte
nel registro di cui all'articolo 3 della legge regionale 28 giugno
1993, n. 29 e successive modificazioni;
c) le cooperative sociali iscritte nell'albo
di cui all'articolo 3 della legge regionale 27 giugno 1996, n. 24.
2. Non rientrano, altresi', nell'ambito di
applicazione della presente legge le associazioni che:
a) organizzano l'attivita' per i propri soci
o anche terzi non perseguendo le finalita' di cui all'articolo 1;
b) prevedono il diritto di trasferimento
della quota associativa o collegano la partecipazione sociale alla
titolarita' di azioni o quote di natura patrimoniale.
Art. 5 (Agevolazioni)
1. La Regione favorisce l'associazionismo
attraverso:
a) la stipula delle convenzioni di cui
all'articolo 7;
b) la messa a disposizioni di spazi ed
attrezzature, previa verifica della disponibilita', con contratto di
comodato gratuito ai sensi dell'articolo 1803 del codice civile, con
spese di gestione e manutenzione a carico del comodatario;
c) la promozione della messa a disposizione
di spazi ed attrezzature da parte degli enti locali, secondo le
modalita' di cui alla lettera b);
d) la stipulazione di accordi con le
associazioni per consentire l'accesso ai servizi di documentazione,
informativi ed informatici;
e) il sostegno a specifici progetti di
attivita', anche di carattere innovativo;
f) la qualificazione e l'aggiornamento degli
operatori, comprese attivita' formative finanziate dal fondo sociale
europeo.
Art. 6 (Contributi)
1. La Regione sostiene l'associazionismo
attraverso la concessione di contributi:
a) agli enti locali che presentino
annualmente piani di intervento a favore di iniziative e progetti di
associazioni operanti sul territorio ed iscritte al registro di cui
all'articolo 9;
b) alle associazioni iscritte nel registro di
cui all'articolo 9 che presentino iniziative e progetti compiutamente
documentati direttamente alla Regione.
2. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina,
con propria deliberazione, i criteri e le modalita' per la concessione
dei contributi di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale, sulla base dei piani
di intervento di cui al comma 1, lettera a), o delle iniziative o
progetti di cui al comma 1, lettera b), presentati entro il 31 maggio
di ogni anno, provvede annualmente al riparto dei fondi tra gli enti e
le associazioni di cui al comma 1, su proposta dell'assessore
competente in materia di politiche per la qualita' della vita.
4. La partecipazione finanziaria della
Regione a progetti e iniziative inseriti nei piani di intervento di
cui al comma 1, non puo' essere superiore al cinquanta per cento del
valore del progetto e dell'iniziativa.
5. I contributi ottenuti devono essere
rendicontati dalle associazioni beneficiarie entro il 31 dicembre
dell'anno successivo a quello cui i contributi si riferiscono.
Art. 7 (Convenzioni)
1. Per lo svolgimento delle attivita' di cui
all'articolo 2, la Regione e gli enti locali possono stipulare
convenzioni con associazioni iscritte nel registro di cui all'articolo
9, nel rispetto dei criteri indicati all'articolo 8.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 devono
determinare:
a) l'attivita' oggetto del rapporto
convenzionale;
b) la durata ed il costo dell'attivita'
convenzionata;
c) la disciplina dei rapporti finanziari, ivi
comprese le modalita' della rendicontazione;
d) le modalita' per l'eventuale utilizzazione
delle strutture0 pubbliche;
e) le forme di verifica sull'esecuzione degli
interventi e sui risultati finali;
f) il personale, le strutture, le
attrezzature ed i mezzi impiegati nello svolgimento delle attivita',
con l'indicazione sia del personale retribuito che di quello che
eventualmente svolge attivita' di volontariato;
g) la copertura assicurativa degli associati
per danni arrecati a terzi nello svolgimento dell'attivita', nonche'
contro infortuni e malattie connessi all'attivita' stessa, compreso il
personale volontario;
h) le modalita' di coordinamento fra
l'associazione e l'ente;
i) le modalita' di risoluzione della
convenzione.
Art. 8 (Criteri di priorita' per la stipulazione
delle convenzioni)
1. La Regione e gli enti locali, ai fini
della scelta delle associazioni per la stipulazione delle convenzioni
di cui all'articolo 7, si attengono a criteri di priorita' comprovanti
l'attitudine e la capacita' operativa delle associazioni, considerando
in particolare:
a) l'esperienza maturata nell'attivita'
oggetto della convenzione, adeguatamente documentabile;
b) il livello qualitativo in ordine ad
aspetti strutturali, organizzativi e di personale, in riferimento alla
attivita' da svolgere;
c) l'offerta di modalita' di carattere
innovativo e/o sperimentale per l'esecuzione degli interventi e la
gestione dei servizi;
d) il grado di presenza e di distribuzione
operativa nel territorio, nonche' le sedi o la sede dell'associazione;
e) la qualificazione e la formazione degli
operatori;
f) l'offerta di modalita' operative basate
sulla collaborazione tra piu' associazioni allo stesso progetto.
2. Per le convenzioni da stipularsi a livello
regionale, l'individuazione delle associazioni e' effettuata dalla
Giunta regionale nel rispetto dei criteri di cui al comma 1.
Art. 9 (Registro regionale delle associazioni)
1. E' istituito presso l'assessorato
competente in materia di politiche per la qualita' della vita il
registro regionale delle associazioni, di seguito denominato Registro,
al quale possono iscriversi le associazioni in possesso dei requisiti
di cui all'articolo 3 ed operanti negli ambiti di attivita' previsti
dall'articolo 2.
2. Dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le associazioni operanti da almeno sei mesi nella
Regione presentano all'assessorato competente in materia di politiche
per la qualita' della vita domanda di iscrizione nel Registro,
corredata di copia dell'atto costituitivo e dello statuto e di una
relazione sull'attivita' che svolgono o intendono svolgere nel
territorio regionale.
3. Il direttore del dipartimento competente
in materia di servizi sociali, entro settantacinque giorni dalla
presentazione della domanda, previa verifica dell'esistenza delle
condizioni di cui al comma 1, dispone l'iscrizione nel registro con
proprio provvedimento, oppure il diniego di iscrizione con
provvedimento motivato; in caso di inerzia da parte
dell'amministrazione, trascorso il termine indicato, la domanda si
intende accolta. La cancellazione dal Registro e' disposta con
provvedimento motivato dal direttore del dipartimento competente in
materia di servizi sociali.
4. La competente struttura dell'assessorato
competente in materia di politiche per la qualita' della vita cura la
tenuta del Registro e procede, con periodicita' annuale, alla
revisione ed all'aggiornamento dello stesso in relazione al permanere
delle condizioni di cui al comma 1.
5. L'iscrizione al Registro e' condizione per
la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 7 e per beneficiare
delle agevolazioni e dei contributi previsti dalla presente legge.
6. La Giunta regionale puo', con propria
deliberazione, articolare il registro in piu' sezioni, a seconda
dell'ambito di attivita' e/o territoriale.
7. Le associazioni gia' iscritte nel registro
regionale delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3
della legge regionale 29/1993 e successive modificazioni possono far
domanda di iscrizione ai sensi del comma 2, previa richiesta di
cancellazione dal suddetto Registro.
Art. 10 (Osservatorio regionale sull'associazionismo)
1. E' istituto l'osservatorio regionale
sull'associazionismo, di seguito denominato Osservatorio.
2. L'Osservatorio, costituito con decreto del
Presidente della Giunta regionale, e' composto da:
a) l'assessore competente in materia di
politiche per la qualita' della vita, o da un suo delegato, che lo
presiede;
b) un rappresentante dei comuni della Regione
designato dall'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI);
c) un rappresentante delle province della
Regione designato dall'Unione Regionale Province del Lazio (URPL);
d) sei rappresentanti delle associazioni
iscritte nel Registro eletti dalla conferenza regionale di cui
all'articolo 12;
e) due rappresentanti dei coordinamenti o
federazioni di associazioni iscritte nel Registro eletti dalla
conferenza regionale di cui all'articolo 12.
3. L'Osservatorio e' integrato, di volta in
volta, con gli assessori regionali competenti per gli ambiti di
attivita' di cui all'articolo 2. Il presidente dell'Osservatorio puo'
invitare a partecipare alle sedute i funzionari regionali competenti
per le questioni oggetto di esame, nonche' i rappresentanti delle
associazioni interessate.
4. Le funzioni di segretario
dell'Osservatorio sono svolte da un dipendente regionale di qualifica
funzionale non inferiore alla sesta.
5. Ai membri dell'Osservatorio esterni
all'amministrazione regionale, non aventi la residenza o il domicilio
nel Comune di Roma e' corrisposto:
a) il rimborso delle spese di viaggio, se
vengono utilizzati mezzi di trasporto per il pubblico;
b) il rimborso delle spese di viaggio nella
misura prevista per il personale regionale all'articolo 11, comma 8,
della legge regionale 22 febbraio 1992, n. 20, se viene utilizzato il
proprio mezzo di trasporto.
6. L'Osservatorio si riunisce almeno sei
volte l'anno su convocazione del suo Presidente; in via straordinaria
puo' riunirsi su richiesta motivata di uno degli assessori regionali
competenti per gli ambiti di attivita' di cui all'articolo 2, o di
almeno sei membri dell'Osservatorio.
7. I componenti dell'Osservatorio durano in
carica due anni a partire dal conferimento dell'incarico.
Art. 1 (Compiti dell'Osservatorio)
1. L'Osservatorio:
a) avanza alla Giunta ed al Consiglio
regionale proposte d'intervento nelle materie che interessano gli
ambiti di attivita' di cui all'articolo 2;
b) formula proposte agli organi regionali ai
fini della programmazione regionale negli ambiti di attivita'
dell'associazionismo;
c) cura i rapporti con i servizi interessati
agli ambiti di attivita' dell'associazionismo;
d) promuove ed attua, anche in collaborazione
con gli enti locali e con i loro istituti di ricerca, iniziative di
studio e ricerca sull'associazionismo;
e) raccoglie ed aggiorna dati e documenti
sull'associazionismo a livello regionale, nazionale e comunitario,
avvalendosi dei servizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d).
f) tiene copie delle convenzioni stipulate ai
sensi dell'articolo 7.
Art. 12 (Conferenza regionale sull'associazionismo)
1. La Giunta regionale convoca almeno ogni
anno, presso l'assessorato competente in materia di politiche per la
qualita' della vita, in collaborazione con gli enti locali e con i
rappresentanti delle associazioni iscritte nel registro, una
Conferenza al fine di verificare le politiche di interesse
associazionistico e di formulare le proposte sugli indirizzi e gli
orientamenti che la Regione e gli enti locali interessati, nell'ambito
del loro ruolo istituzionale, pongono in essere negli ambiti di
attivita' di cui all'articolo 2.
2. La conferenza e' altresi' finalizzata a
raccogliere valutazioni sulle politiche regionali, nazionali e
dell'Unione Europea in materia di associazionismo.
3. La Giunta regionale, avvalendosi
dell'Osservatorio, presenta alla conferenza un rapporto sullo stato
dell'associazionismo nella Regione.
4. La conferenza elegge i componenti
dell'Osservatorio di cui all'articolo 10, comma 2, lettere d) ed e),
rispettivamente tra i rappresentanti delle associazioni iscritte nel
Registro che abbiano sede operativa in almeno tre province della
Regione e tra i rappresentanti dei coordinamenti o delle federazioni
di associazioni, che abbiano una sede operativa nella Regione.
5. Alla conferenza intervengono con diritto
di voto i legali rappresentanti, o loro delegati, delle associazioni
iscritte nel Registro; possono altresi' partecipare senza diritto di
voto, i rappresentanti delle associazioni non iscritte.
6. La conferenza elegge al suo interno un
consiglio di presidenza composto da tre membri che presiedono, a
turno, le assemblee e durano in carica due anni.
7. Le funzioni di segretario della conferenza
sono svolte da un dipendente regionale di qualifica non inferiore alla
sesta.
Art. 13 (Formazione ed aggiornamento professionale)
1. La Regione, nei propri piani della
formazione professionale, coordina e sostiene la promozione di
progetti di qualificazione ed aggiornamento professionale degli
operatori che vengono impegnati nelle attivita' delle associazioni;
agevola altresi' l'accesso dei membri delle associazioni ai corsi ed
alle iniziative di formazione promossi dalla Regione.
Art. 14 (Norme finanziarie)
1. Per gli oneri di spesa relativi
all'attuazione degli articoli 6 e 7 e' istituito il capitolo 42130
denominato "Contributo ad enti locali e ad associazioni per la
promozione ed il sostegno delle attivita' delle associazioni". Per
l'esercizio 1999 detto capitolo e' alimentato mediante utilizzazione
dell'accantonamento disposto con legge regionale 7 giugno 1999, n. 7
di lire 200 milioni al capitolo 49001, lettera c), elenco 4) allegato
al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999.
2. Per gli oneri di spesa relativi
all'attuazione degli articoli 10 ed 11 e' istituito nel medesimo
bilancio il capitolo 42144 denominato "Spese per il funzionamento
dell'Osservatorio regionale sull'associazionismo" con lo stanziamento
di lire 50 milioni mediante riduzione di pari importo dal capitolo
16310 denominato "Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine".
La presente legge regionale sara' pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addi' 1 settembre 1999
BADALONI
Il visto del Commissario del Governo e' stato
apposto il 27 agosto 1999.
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