Legge Regionale n. 24 del 27 Giugno 1996
DISCIPLINA DELLE COOPERATIVE
SOCIALI
(Pubblicata nel
BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE LAZIO n° 19 del 10 Luglio 1996)
Art. 1
(Finalita')
1. La Regione, in attuazione degli articoli 3 e 4 della
Costituzione e dei suoi compiti istituzionali, nonche'
in attuazione della legge 8 novembre 1991, n.381, promuove, favorisce
e sostiene lo sviluppo delle cooperative sociali riconoscendone il
ruolo di promozione umana e di integrazione sociale con particolare
riferimento alle persone svantaggiate.
Art. 2
(Cooperative sociali)
1. Le cooperative sociali perseguono gli scopi previsti dal comma 1
dell'articolo 1 della legge n. 381 del 1991, attraverso:
a) la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi; b) lo
svolgimento di attivita' diverse, agricole, artigianali, industriali,
commerciali, di formazione professionale o di servizi, finalizzate
all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
2. La denominazione sociale, comunque formulata, deve contenere
l'indicazione di "cooperative sociali".
3. Gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere, in
applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge n. 381 del
1991, la presenza di soci volontari che prestino la loro opera
gratuitamente a condizione che il loro numero non superi
la meta' del numero complessivo dei soci. I soci volontari
sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci e la loro
attivita' e' disciplinata dalla normativa contenuta nei commi 3, 4 e 5
dello stesso articolo 2 della legge n. 381 del 1991.
4. Nelle cooperative sociali, che svolgono le attivita' di
cui alla lettera b) del comma 1, le persone svantaggiate, considerate
tali ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 381 del 1991,
devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della
cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere
soci della cooperativa stessa.
Agli effetti del computo della predetta percentuale si fa
riferimento al numero complessivo dei lavoratori soci e non
soci, esclusi i soci volontari.
5. Nelle cooperative di cui al comma 4 la condizione di persona
svantaggiata e di appartenenza alle categorie indicate al comma 2
dell'articolo 4 della legge n. 381 del 1991 deve risultare da
documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione.
6. Possono essere ammessi come soci delle cooperative sociali persone
giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia
previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attivita' di
tali cooperative.
Art. 3
(Albo regionale delle cooperative sociali)
1. Per le finalita' di cui alla presente legge e'
istituito presso la presidenza della Giunta regionale, settore
segreteria della presidenza, ufficio rapporti con le forze
sociali, l'albo regionale delle cooperative sociali.
2. L'albo si articola nelle seguenti sezioni: a) "sezione A" nella
quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi
socio-sanitari ed educativi; b) "sezione B" nella quale sono iscritte
le cooperative che svolgono attivita' diverse, agricole, industriali,
commerciali, di formazione professionale o di servizi, finalizzate
all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
c) "sezione C" nella quale sono iscritti i consorzi di cui
all'articolo 8 della legge n. 381 del 1991.
3. Possono essere iscritte all'albo di cui al presente articolo:
a) le cooperative sociali aventi sede legale e che svolgono attivita'
nella Regione;
b) i consorzi costituiti come societa' cooperative aventi
la base sociale formata in misura non inferiore al settanta
per cento da cooperative sociali. Nella predetta
percentuale almeno la meta' deve essere costituita da cooperative
sociali iscritte nell'albo della regione Lazio.
4. Le cooperative ed i consorzi debbono risultare iscritti nella
sezione 8^ del registro prefettizio delle cooperative di cui al comma
2 dell'articolo 13 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.1577, cosi'
come modificato dall'articolo 6 della legge n. 381 del 1991.
5. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 381 del 1991,
come sostituito dall'articolo 20 della legge 6 febbraio 1996, n.52,
l'iscrizione all'albo e' condizione per la stipula delle convenzioni
tra le cooperative sociali e gli enti pubblici di cui all'articolo 9,
nonche' per accedere ai benefici previsti dalla presente legge. La
cancellazione dall'albo comporta la risoluzione delle convenzioni.
Art. 4
(Modalita' e termini per l'iscrizione all'albo regionale delle
cooperative sociali)
1. Per l'iscrizione all'albo regionale di cui all'articolo 3 le
cooperative sociali ed i consorzi di cui all'articolo 8 della legge n.
381 del 1991, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa
vigente, debbono presentare entro il 30 giugno o il 31 dicembre di
ogni anno apposita domanda al Presidente della Giunta regionale
corredata di:
a) certificati di iscrizione nella sezione 8^ del registro prefettizio
di cui al comma 4 dell'articolo 3 e nella sezione specifica cui
direttamente afferisce l'attivita' svolta;
b) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto: c) copia
conforme del libro dei soci;
d) elenco delle figure professionali che operano nelle attivita' della
cooperativa;
e) relazione sull'attivita' svolta o che si intende svolgere; f)
certificazione antimafia ai sensi della vigente legislazione;
g) copia dell'ultimo bilancio per le cooperative costituite da oltre
un anno.
2. Le cooperative sociali che chiedono l'iscrizione nella "sezione B"
dell'albo regionale, oltre alla documentazione prevista dal comma 1,
debbono allegare alla domanda la documentazione relativa alle persone
svantaggiate prevista nell'articolo 4 della legge n. 381 del 1991, con
le caratteristiche di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 2.
3. I consorzi che chiedono l'iscrizione nella "sezione C" dell'albo
regionale, oltre alla documentazione prevista nei commi 1 e 2, debbono
presentare un certificato attestante l'iscrizione in albi regionali
delle cooperative sociali costituenti il consorzio.
4. Per la documentazione a corredo della domanda di iscrizione
all'albo regionale le cooperative ed i consorzi possono avvalersi, ove
possibile, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n.15,
e del decreto ministeriale 28 febbraio 1992, n.303.
5. Entro sessanta giorni dalla data di scadenza della presentazione
della domanda il presidente della Giunta regionale, con proprio
decreto, dispone l'iscrizione nel registro ovvero il diniego
dell'iscrizione stessa con provvedimento motivato. Qualora il
Presidente non si sia pronunciato entro il termine indicato, la
domanda si intende accolta.
6. Il decreto e' comunicato, entro trenta giorni
dall'adozione, al richiedente al comune ove ha sede legale la
cooperativa od il consorzio, all'azienda unita' sanitaria locale, alla
prefettura, all'istituto nazionale della
previdenza sociale, all'istituto nazionale contro gli
infortuni sul lavoro ed all'ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione competenti per territorio e pubblicato per
estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art.5
(Indirizzi e direttive)
1. La Giunta regionale, con apposita deliberazione da adottarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
su proposta del Presidente della Giunta regionale d'intesa con gli
assessori competenti, provvede ad impartire le direttive per
l'istruttoria delle domande di iscrizione nell'albo regionale di cui
all'articolo 3, in relazione ai vari settori di intervento ed in
conformita' alla normativa vigente, sentite le parti sociali ed
acquisito il parere della Consulta regionale per la cooperazione
istituita con legge regionale 14 gennaio 1987, n.10.
Art.6
(Cancellazione dall'albo regionale)
1. La cancellazione dall'albo regionale e' disposta d'ufficio
in caso di eventuali modificazioni statutarie dirette ad
eliminare il carattere di "cooperative sociali". A tale
scopo le cooperative sociali ed i consorzi, iscritti nell'albo
regionale di cui all'articolo 3, sono tenuti a trasmettere al
Presidente della Giunta regionale, entro sessanta giorni
dalla loro approvazione, eventuali modificazioni dello statuto.
2. La cancellazione e' disposta, altresi', quando le
cooperative sociali ed i consorzi siano stati sciolti, risultino
inattivi da piu' di ventiquattro mesi o cancellati dal Registro
prefettizio a seguito delle ispezioni effettuate ai
sensi del decreto legislativo n. 1577 del 1947, e successive
modificazioni. A tale scopo le cooperative ed i consorzi
debbono annualmente trasmettere al Presidente della Giunta
regionale il bilancio annuale ed una nota informativa relativa all'attivita'
svolta, alla composizione ed alla eventuale variazione della base
sociale nonche' al rapporto tra numero dei soci ed altri dipendenti e
collaboratori.
3. La cancellazione e' disposta con decreto del presidente
della Giunta regionale. Il provvedimento e' comunicato alla
cooperativa o consorzio, al comune ove ha sede legale la
cooperativa od il consorzio, all'azienda unita' sanitaria
locale, alla prefettura, all'istituto nazionale della
previdenza sociale, all'istituto nazionale contro gli infortuni sul
lavoro ed all'ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione competenti per territorio ed e' pubblicato per estratto
sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Qualora il numero delle persone svantaggiate, di cui all'articolo 4
della legge n. 381 del 1991, scenda al di sotto della misura del
trenta per cento dei lavoratori remunerati o il numero dei soci
volontari, previsti al comma 2 dell'articolo 9 della legge n. 381 del
1991 superi la misura del cinquanta per cento dei soci, non si
provvede alla cancellazione nel caso la compagine sociale venga
riequilibrata entro sei mesi dalla data in cui si e' verificata l'irregolarita'.
Art. 7
(Pubblicazione dell'albo regionale)
1. L'albo regionale delle cooperative sociali e'
pubblicato entro il 31 dicembre di ogni anno sul Bolletino
Ufficiale della Regione.
Art. 8
(Raccordo con l'attivita' dei servizi socio-sanitari di formazione
professionale e di sviluppo dell'occupazione)
1. Nell'ambito degli atti di programmazione regionale dell'attivita'
socio-sanitaria di formazione professionale e
di sviluppo dell'occupazione, con particolare
riferimento all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate,
e' previsto l'apporto delle cooperative sociali e sono
determinate le modalita' di raccordo con l'intervento regionale.
Art. 9
(Convenzioni tra cooperative sociali e loro consorzi ed enti pubblici)
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale adotta, ai sensi dell'articolo 9, comma 2,
della legge n. 381 del 1991, sentita la consulta regionale per la
cooperazione di cui alla legge regionale 14 gennaio 1987, n. 10,
schemi di convenzioni tipo per regolare i rapporti tra le
amministrazioni pubbliche operanti nell'ambito regionale e le
cooperative sociali, relativamente a: a) la gestione dei servizi
socio-assistenzaiali, sanitari ed educativi;
b) la fornitura dei beni e servizi di cui all'articolo 5, comma 1,
della legge n. 381 del 1991, come sostituito dall'articolo 20 della
legge n. 52 del 1996.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale rende noti, ai sensi dell'articolo 5, comma
3, della legge n. 381 del 1991, come sostituito dall'articolo 20 della
legge n. 52 del 1996, i requisiti e le atre condizioni richieste per
la stipula delle convenzioni di cui al comma 1, al fine
dell'iscrizione nelle apposite liste regionali previste dal citato
articolo 5, degli organismi analoghi alle cooperative sociali, aventi
sede negli altri Stati membri della Unione Europea.
3. La gestione dei servizi di cui al comma 1, lettera a), consiste
nell'organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori
materiali ed umani che concorrono alla prestazione di un servizio, con
esclusione delle mere sostituzioni di mano d'opera.
4. I consorzi possono stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 5
della legge n. 381 del 1991 e successive modificazioni, qualora le
attivita' convenzionate siano svolte esclusivamente dalle cooperative
sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).
5. Al fine di garantire la continuita' delle prestazioni,
le convenzioni di cui al comma 1, lettera b), relative
alla fornitura di servizi caratterizzati dalla ricorrenza
delle prestazioni, possono avere durata pluriennale con
verifiche annuali.
6. Qualora sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunita'
sociale, previste nelle convenzioni tipo, la gestione dei servizi e la
fornitura di beni di cui al comma 1 puo' essere affidata in
concessione.
Art. 10
(Contenuti degli schemi di convenzioni-tipo)
1. Gli schemi di convenzioni-tipo di cui all'articolo 9, differenziate
per diversa tipologia di attivita', debbono comunque contenere:
a) l'indicazione dell'attivita' oggetto della convenzione e delle
modalita' di svolgimento;
b) la durata della convenzione in rapporto alla tipologia del
servizio;
c) gli standards relativi al personale impiegato, con
l'indicazione dei requisiti di professionalita',
in particolare del responsabile tecnico dell'attivita';
d) l'eventuale partecipazione del personale ad
attivita' formative e relative modalita'; e) il ruolo svolto dai
volontari impiegati nel servizio in relazione a quanto previsto dal
comma 5, dell'articolo 2, della legge n. 381 del 1991;
f) gli standards tecnici relativi alle strutture ed alle attrezzature;
g) le norme contrattuali applicate in materia di rapporti di lavoro;
h) la determinazione dei corrispettivi e le modalita' di pagamento;
i) le forme e le modalita' di verifica e di vigilanza con particolare
riguardo alla tutela degli utenti; l) il regime delle inadempienze e
le clausole di risoluzione; m) l'obbligo e le modalita' di
assicurazione del personale e degli utenti;
n) l'obbligo della tenuta del libro matricola;
o) le modalita' di raccordo con le strutture
pubbliche competenti nella materia oggetto della convenzione;
p) gli estremi della autorizzazione amministrativa prevista dalla
normativa vigente per l'esercizio dell'attivita' da svolgere.
2. Gli schemi di convenzione-tipo relativi alla fornitura di beni e
servizi di cui al comma 1 dell'articolo 5 della legge
n.381 del 1991, ai fini della creazione di opportunita' di
lavoro e di formazione al lavoro di persone svantaggiate, oltre ai
contenuti di cui al comma 1, debbono prevedere i
criteri per determinare il numero dei lavoratori
svantaggiati sia in relazione all'entita' della fornitura
affidata sia al grado di produttivita' ed al fabbisogno
formativo delle persone svantaggiate da inserire.
Art. 11
(Determinazione dei corrispettivi)
1. Nella determinazione dei corrispettivi le convenzioni devono far
riferimento ai seguenti criteri:
a) per i servizi socio-sanitari ed educativi: 1) nel caso di servizi
standardizzati i corrispettivi sono determinati sulla base di tabelle
che fissano i parametri di riferimento per le diverse tipologie di
servizio. Le tabelle di competenza della Regione sono aggiornate
annualmente sulla base di analisi dei costi comparati alla qualita' ed
al tipo di servizio;
2) nel caso di servizi innovativi o non standardizzati i corrispettivi
sono determinati sulla base dei dati desumibili dal progetto
dettagliato e sono oggetto di specifiche preventive verifiche;
b) per la fornitura di beni e servizi di cui all'articolo 5 della
legge n.381 del 1991, i corrispettivi vengono determinati sulla base
di parametri oggettivi di costo quali i mercuriali delle camere di
commercio o le perizie asseverate da parte di ordini professionali.
Art. 12
(Criteri di valutazione per la scelta del contraente)
1. La valutazione dell'offerta, ai fini della scelta dei contraenti
per l'aggiudicazione della gestione dei servizi socio-assistenziali,
sanitari ed educativi, avviene non solo tenendo conto del criterio del
massimo ribasso, ma anche dei seguenti elementi oggettivi:
a) la solidita' dell'impresa;
b) il possesso degli standards funzionali previsti dalle normative
nazionali e regionali di settore; c) il rispetto delle norme in
materia di lavoro; d) la capacita' progettuale, organizzativa ed
innovativa; e) la qualificazione professionale degli operatori; f) la
valutazione comparata costi/qualita' desunta da omologhi servizi
pubblici o privati.
2. Per la scelta dei contraenti per l'aggiudicazione delle forniture
dei beni e servizi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), oltre
agli elementi oggettivi previsti dal comma 1, deve essere valutato
anche il progetto di inserimento dei soggetti svantaggiati, con
particolare riferimento a: a) il numero dei soggetti svantaggiati e la
tipologia dello svantaggio;
b) le prestazioni lavorative richieste e le attivita'
formative svolte;
c) la presenza di programmi formativi individualizzati ed il numero e
la qualifica di eventuali figure di sostegno.
3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, indica, con apposita deliberazione, la
documentazione che deve essere richiesta nel bando.
Art. 13
(Interventi regionali a sostegno delle cooperative sociali)
1. Il Consiglio regionale prevede annualmente, con le relative leggi
di bilancio, l'erogazione dei contributi finanziari per la
realizzazione, da parte delle cooperative sociali ed i consorzi
iscritti all'albo regionale di cui all'articolo 3, di progetti
speciali rientranti nell'ambito della programmazione regionale
concernenti:
a) interventi sperimentali di modelli organizzativi di servizi
che rivestono particolari aspetti di novita' e di
efficacia in campo socio-sanitario assistenziale ed educativo;
b) interventi di sperimentazione di particolari metodologie tecniche
finalizzate ad una migliore acquisizione di capacita' lavorative di
persone svantaggiate che operano in qualita' di lavoratori e/o di soci
lavoratori.
2. Il Consiglio regionale puo', altresi', prevede: a) la concessione
agli enti locali di contributi finalizzati alla sottoscrizione di
quote di capitale sociale delle cooperative di cui alla legge n. 381
del 1991, iscritte nell'albo regionale di cui all'articolo 3, in
qualita' di soci sovventori ai sensi dell'articolo 4 della legge 31
gennaio 1992, n. 59, e dell'articolo 11 della legge n. 381 del 1991,
al fine di favorire l'affidamento alle cooperative sociali ed ai
consorzi iscritti nell'albo regionale di cui all'articolo 3, di
forniture di beni e servizi ai sensi dell'articolo 5 della legge n.
381 del
1991, e successive modificazioni. I contributi non
possono superare il venticinque per cento del capitale sottoscritto e
versato dall'ente locale; b) la concessione di contributi finalizzati
alla progettazione e realizzazione di attivita' integrate fra
cooperative sociali iscritte nell'albo regionale di cui all'articolo
3; c) la concessione di contributi finalizzati a sostenere le spese
relative all'adattamento del posto di lavoro alle esigenze delle
persone svantaggiate per le cooperative sociali iscritte nell'albo
regionale di cui all'articolo 3.
3. Allo scopo di favorire l'inserimento lavorativo di persone
svantaggiate, l'amministrazione regionale e quella degli enti da
questa dipendenti riservano annualmente una quota dell'affidamento dei
lavori concernenti la manutezione ordinaria e straordinaria, nonche'
per l'acquisizione dei beni e servizi, alle cooperative sociali di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), e loro consorzi.
4. Le cooperative sociali ed i consorzi, iscritti nell'albo regionale,
che, ai sensi delle leggi regionali concernenti i settori in cui
operano, richiedono di poter usufruire di
agevolazioni creditizie, sono ammesse con priorita'
ai finanziamenti regionali.
5. E' fatto divieto alle cooperative sociali ed ai consorzi di cui al
presente articolo di cumulare piu' contributi regionali o di altri
enti pubblici per uno stesso progetto o iniziativa.
Art. 14
(Progetti per lavori socialmenti utili)
1. Le cooperative sociali, nell'ambito della loro
attivita' ordinaria ed ai sensi della normativa statale e
regionale vigente, possono presentare progetti per lavori
socialmente utili, al fine di promuovere le opportunita' di
impiego per i disoccupati di lunga durata e per i lavoratori
iscritti nelle liste di mobilita' o in cassa integrazione.
Art. 15
(Procedura)
1. Le cooperative sociali ed i consorzi iscritti nell'albo regionale
di cui all'articolo 3, inviano i progetti e/o le richieste di
contributi entro il termine fissato dalla legge regionale 2 marzo
1987, n.23, modificato dalla legge regionale 27 aprile 1993, n. 2, e
successive modificazioni ed integrazioni al Presidente della Giunta
regionale.
2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, entro i
successivi centottanta giorni individua i progetti e/o le richieste
meritevoli di contributo, quantifica l'entita' dei finanziamenti ed
indica le modalita' di erogazione degli stessi.
3. Le cooperative ed i consorzi destinatari dei contributi regionali
di cui al comma 2, sono tenuti a realizzare il progetto o l'iniziativa
entro l'anno successivo a quello in cui e'
stato erogato il contributo e debbono presentare entro lo
stesso termine una relazione alla Giunta regionale sui
risultati ottenuti. Nel caso di omessa rendicontazione o
di mancata realizzazione del progetto o dell'iniziativa la
cooperativa od il consorzio sono esclusi dai successivi
finanziamenti regionali disposti ai sensi del comma 2, e puo' essere
disposta nei loro confronti, da parte della Giunta regionale, con
provvedimento motivato, la revoca dei contributi concessi ed il
recupero della somma gia' erogata secondo le modalita' previste dal
Regio Decreto 14 aprile 1910, n.639.
Art. 16
(Finanziamento)
1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge
e' autorizzata per l'anno 1996 la spesa complessiva di
lire 1.000.000.000 che viene iscritta nei seguenti capitoli di nuova
istituzione:
- capitolo n.24135 con la denominazione "Finanziamento progetti
speciali ed altri interventi ai sensi dell'articolo 13, comma 1,
lettere a) e b), e comma 2, lettere b) e c), della presente legge per
l'importo di lire 600.000.000;
- capitolo n. 24137 denominato "Contributi agli enti locali
per le finalita' di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a) della
presente legge per l'importo di lire 400.000.000.
2. Alla copertura del predetto onere di lire 1.000.000.000 si provvede
mediante utilizzazione del fondo globale iscritto al capitolo n.
29001, lettera b) dell'elenco n. 4 allegato al bilancio 1996.
3. Alla quantificazione ed alla copertura finanziaria delle spese per
i successivi esercizi finanziari si provvedera' con le rispettive
leggi di bilancio.