REGIONE LAZIO
LEGGE N. 32 DEL 07-12-2001
Interventi a
sostegno della famiglia
Il Consiglio Regionale ha
approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della
Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Articolo 1
(Finalità)
1. La Regione, in conformità alle disposizioni sancite dagli articoli 2,
3, 29, 30, 31, 36, 37, 38, 47 e 53 della Costituzione e a quanto stabilito
dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20
novembre 1989 e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176
"Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta
a New York il 20 novembre 1989", riconosce la famiglia come società
naturale fondata sul matrimonio e istituzione privilegiata per la nascita,
la cura e l’educazione dei figli, per l’assistenza ai suoi componenti e
per la solidarietà tra le generazioni. Ogni intervento di cui alla
presente legge va riferito all’ambito familiare come luogo di vita di
ciascuno dei suoi membri.
2. La Regione, pertanto, nell’ambito delle competenze definite con la
legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e in applicazione delle disposizioni
di cui alla legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 e dei principi
fondamentali introdotti dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali”, attua, con il concorso degli enti locali, una politica organica
volta a sostenere la famiglia nel libero svolgimento delle proprie
funzioni sociali.
Articolo
2
(Obiettivi)
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione, nell’esercizio della
propria attività di indirizzo, coordinamento e programmazione, persegue i
seguenti obiettivi:
a) garantire il diritto di ciascuno a formare un nuovo nucleo familiare,
rimuovendo ostacoli di ordine abitativo, lavorativo ed economico;
b) riconoscere il valore della maternità e della paternità, incoraggiando la
procreazione libera e consapevole anche mediante interventi volti a superare
eventuali limitazioni di carattere economico e sociale;
c) salvaguardare la gravidanza e il nascituro dal momento del concepimento
al parto, attivando i servizi atti a soddisfare le esigenze, anche di ordine
psicologico, dei genitori ed a prevenire le cause che possono indurre la
madre ad interrompere la gravidanza;
d) corresponsabilizzare i genitori nella cura e nell’educazione dei figli e
nella formazione della loro personalità sotto l’aspetto psicologico, sociale
e culturale;
e) garantire ai pazienti ricoverati presso presidi ospedalieri pubblici e
privati il benessere psicoaffettivo e la continuità del rapporto con i
propri familiari, anche attraverso la promozione ed il sostegno di appositi
servizi;
f) realizzare una diffusa informazione sulle modalità relative all’affido ed
all’adozione nazionale ed internazionale e sostenere le famiglie che
accolgono i minori, promuovendo e sostenendo le iniziative tese all’adozione
di bambini disabili;
g) assicurare la tutela, l’assistenza e la consulenza a favore dei
componenti del nucleo familiare che subiscono maltrattamenti, in particolare
dei minori vittime di abusi e di violenza sessuale o di altro tipo;
h) sviluppare iniziative di solidarietà alle famiglie nel cui nucleo sono
presenti disabili, finalizzate ad agevolare il loro mantenimento nell’ambito
familiare;
i) attivare servizi che facilitino la permanenza dell’anziano all’interno
del nucleo familiare per incrementare i rapporti intergenerazionali;
l) riconoscere il valore sociale del lavoro domestico, in quanto essenziale
per la vita delle famiglie e per la società, proteggendone lo svolgimento
mediante la stipula di specifici contratti di assicurazione contro i rischi
infortunistici;
m) rendere compatibili, anche attraverso l’estensione e la diversificazione
dei servizi, le esigenze derivanti dagli impegni di studio e di lavoro dei
coniugi con quelle connesse alle responsabilità familiari e promuovere le
pari opportunità e la piena condivisione del carico del lavoro domestico e
di cura dei figli tra donne e uomini;
n) tutelare e promuovere i diritti delle persone e delle famiglie immigrate
e quelli delle famiglie dei lavoratori emigrati di ritorno che presentino
gravi difficoltà di inserimento sociale;
o) definire gli standards dei servizi residenziali per minori;
p) assicurare la realizzazione da parte degli enti locali di iniziative
finalizzate al sostegno ai nuclei familiari di persone immigrate per
consentire l’inserimento nel ciclo scolastico–educativo dei minori;
q) rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale, allo
sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale del fanciullo.
Articolo
3
(Perseguimento degli obiettivi)
1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 2, il Consiglio
regionale, su proposta della Giunta regionale, nell’ambito del piano
socio-assistenziale previsto dall’articolo 46 della l.r. 38/1996, determina
gli interventi da attuare nel triennio di riferimento, le aree oggetto di
progetti–obiettivo e di azioni programmatiche, le modalità per il
coordinamento e l’integrazione dei servizi di assistenza sociale con gli
altri servizi del territorio, nonché le risorse disponibili per ciascun
intervento.
2. Ai fini degli interventi previsti dalla presente legge l’ordine di
priorità degli aventi titolo è stabilito sulla base del quoziente familiare
definito secondo i seguenti elementi:
a) reddito complessivo del nucleo familiare al netto dell’IRPEF;
b) numero dei componenti della famiglia ivi compreso il figlio concepito;
c) presenza nel nucleo familiare di:
1) soggetto portatore di handicap fisico e/o psichico;
2) anziano convivente non autosufficiente o parzialmente non
autosufficiente;
3) soggetto in situazione di particolare disagio psico-fisico.
3. Nelle more dell’adozione del nuovo piano socio–assistenziale, la Giunta
regionale, in coerenza con le indicazioni della programmazione nazionale e
nel rispetto delle disposizioni della presente legge, individua con propria
deliberazione, previo parere della conferenza permanente regione-autonomie
locali, sentite le competenti commissioni consiliari e l’Osservatorio di cui
all’articolo 10, gli interventi ritenuti prioritari ed i criteri per la loro
attuazione, nei limiti degli stanziamenti iscritti nei capitoli del bilancio
regionale di cui all’articolo 13.
Articolo 4
(Criteri generali di valutazione degli interventi)
1. La Regione:
a) valuta, nella definizione delle politiche regionali, comprese quelle
tariffarie e dell'accesso ai servizi, la differente situazione
economico-sociale derivante alle famiglie dal numero dei componenti a carico
dei produttori di reddito;
b) modula le politiche fiscali di sua competenza anche tenendo conto del
criterio di cui alla lettera a);
c) incentiva e sostiene, anche economicamente, gli enti locali singoli e/o
associati, nonché le aziende sanitarie e di trasporto che definiscono
qualificate iniziative in attuazione della presente legge;
d) crea forme di integrazione tra servizi pubblici, iniziativa privata, reti
informali di solidarietà, strutture di privato sociale, attraverso una
azione di coordinamento, di controllo e di indirizzo svolta dalle strutture
pubbliche.
Articolo
5
(Benefici per la formazione di nuove famiglie)
1. Al fine di facilitare la formazione di nuove famiglie, la Regione
prevede:
a) prestiti senza interessi o a tasso agevolato per le esigenze familiari
conseguenti al matrimonio, ivi compreso l’acquisto della prima casa, sulla
base di convenzioni con istituti bancari, finanziari ed enti previdenziali
ed assicurativi;
b) una riserva pari al 20 per cento sui programmi d’edilizia residenziale
pubblica destinata all’assistenza abitativa per la locazione di alloggi alle
giovani coppie che intendono contrarre matrimonio, secondo appositi bandi
speciali indetti dai comuni ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b),
della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e dell’articolo 1 del relativo
regolamento regionale d'attuazione 20 settembre 2000, n.2;
c) il rimborso delle spese relative alla prima attivazione dei servizi di
fornitura di acqua, energia elettrica e gas nell'abitazione principale;
d) il rimborso, per i primi due anni di matrimonio, di una somma pari al 50
per cento delle spese riguardanti l’imposta comunale sugli immobili (ICI) e
la tassa sui rifiuti relative all’abitazione principale.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le fasce di
reddito dei destinatari dei benefici di cui il comma 1 nonché gli indirizzi
per la concessione, da parte dei comuni, singoli e associati, dei benefici
stessi.
3. La mancata esibizione dell'atto matrimoniale entro un anno dalla
concessione dei benefici di cui al comma 1, comporta la revoca della
concessione stessa ed il recupero delle somme erogate con l’applicazione dei
normali tassi di interesse bancari.
Articolo
6
(Iniziative socio-educative per la prima infanzia, la preadolescenza e
l’adolescenza)
1. Ad integrazione di quanto previsto dalla legislazione vigente, la
Regione, ai sensi della legge 28 agosto 1997, n. 285 "Disposizioni per la
promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza",
incentiva i comuni, singoli e associati e le comunità montane, che
promuovono iniziative, anche sperimentali, di carattere
socio-educativo-culturale per la prima infanzia, la preadolescenza e
l’adolescenza, che rispondano maggiormente alle attuali istanze della
famiglia.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono volte, in particolare, a:
a) potenziare i servizi socio-educativi per la prima infanzia, anche
mediante convenzioni con enti e soggetti che gestiscono tali servizi;
b) realizzare interventi educativi assistenziali domiciliari rivolti a
famiglie con bambini affetti da particolari patologie o handicap che
impediscano, in via temporanea o permanente, la frequenza dei servizi
educativi e della scuola dell’obbligo e a famiglie con adulti anziani non
autosufficienti;
c) attuare asili nido a favore dei figli di lavoratori presso la sede di
imprese pubbliche e private, previe apposite convenzioni con i comuni
competenti per territorio;
d) realizzare forme di autorganizzazione familiare, quali i nidi famiglia;
per nido famiglia si intende l’attività di cura di bambini da zero a tre
anni svolta senza fini di lucro e promossa ed autogestita dalle famiglie
utenti;
e) incrementare il servizio di assistente familiare, di cui alla legge
regionale 8 giugno 1995, n. 43, per bambini che non possono usufruire dei
servizi di cui alle lettere a) e c);
f) organizzare servizi con caratteristiche educative e ludiche per
l’assistenza a bambini di età da diciotto mesi a tre anni, per un tempo
giornaliero non superiore alle cinque ore, escluse le prestazioni relative
alla mensa ed al riposo pomeridiano;
g) favorire l’utilizzazione di strutture e supporti tecnico–organizzativi
per la realizzazione di spazi attrezzati per l’infanzia gestiti da
associazioni di volontariato;
h) costruire ludoteche pubbliche o private intese come servizio
educativo-culturale-ricreativo, tendente a valorizzare le capacità creative
ed espressive dei bambini;
i) realizzare centri d’incontro per preadolescenti ed adolescenti aventi
finalità socializzanti, culturali e pedagogiche, con il supporto di
operatori educativi dotati di specifica competenza professionale e con la
eventuale collaborazione dei genitori.
Articolo
7
(Iniziative per consentire la permanenza di persone non autosufficienti nel
proprio domicilio o presso il nucleo familiare)
1. La Regione, nell’ambito dell’erogazione delle prestazioni rientranti nel
sistema di assistenza domiciliare, promuove ed incentiva iniziative volte a
consentire alle persone prive di autonomia fisica o psichica, che non
necessitano di ricovero in strutture di tipo ospedaliero e nei centri di
riabilitazione di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
"Istituzione del servizio sanitario nazionale", di continuare a vivere nel
proprio domicilio o presso il nucleo familiare di appartenenza.
2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni, per ciò che concerne le prestazioni
sociali a rilevanza sanitaria indicate all’articolo 3 septies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come integrato dal decreto legislativo
19 giugno 1999, n. 229 e successive modificazioni, possono prevedere,
nell’ambito dei propri regolamenti, la concessione, su richiesta degli
aventi diritto all’assistenza domiciliare:
a) di titoli validi per l’acquisto di servizi dai soggetti pubblici e dai
soggetti privati convenzionati e/o accreditati, erogatori di prestazioni
sociali;
b) di contributi economici al nucleo familiare dell’assistito per le
prestazioni sociali effettuate direttamente dalla famiglia.
3. La Giunta Regionale, con propria deliberazione, determina gli indirizzi
per la concessione dei titoli e dei contributi di cui al comma 2, lettere a)
e b).
Articolo 8
(Associazionismo familiare)
1. La Regione promuove ed incentiva, anche in forma coordinata con gli enti
locali, l’associazionismo familiare come modalità necessaria per garantire
l’effettiva partecipazione dei cittadini alla realizzazione della politica
regionale per la famiglia.
2. La Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà, in base al
quale vengono gestite dall’ente pubblico le funzioni che non possono essere
più adeguatamente svolte dall’autonomia dei privati come singoli o nelle
formazioni sociali in cui si svolge la loro personalità, si impegna a
valorizzare e sostenere la solidarietà tra le famiglie e a dare impulsi ad
esperienze di autorganizzazione, promuovendo le associazioni e le formazioni
di privato sociale rivolte a:
a) organizzare ed attivare esperienze di associazionismo sociale, atte a
favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura familiare, anche
mediante l’organizzazione delle banche del tempo di cui al comma 3;
b) promuovere iniziative di sensibilizzazione, formazione ed informazione
sull’identità ed il ruolo sociale della famiglia.
3. Per banche del tempo si intendono forme di organizzazione mediante le
quali persone disponibili ad offrire gratuitamente parte del proprio tempo
per attività di cura, custodia ed assistenza, vengono poste in relazione con
soggetti e con famiglie in condizioni di bisogno.
4. La Regione inserisce tra gli interventi previsti dagli atti di
programmazione di cui all’articolo 3, commi 1 e 3, l’incentivazione delle
attività di cui al comma 2.
5. Le associazioni e le formazioni di privato sociale di cui al comma 2,
iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui
all’articolo 3 della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 e successive
modificazioni, o nel registro regionale delle associazioni di cui
all’articolo 9 della legge regionale 1 settembre 1999, n. 22, possono
stipulare convenzioni con la Regione o con altri enti pubblici per lo
svolgimento di attività o per la gestione di servizi alla persona
finalizzati al sostegno della famiglia.
Articolo
9
(Sportelli per la famiglia)
1. I comuni, singoli e associati, attivano, nell’ambito delle risorse
destinate dal piano socio-assistenziale, appositi sportelli per la famiglia,
che assicurino attività di supporto per agevolare la conoscenza delle norme
e dei provvedimenti nazionali, regionali e locali in materia di politiche
familiari e l’accesso ai servizi rivolti ai nuclei familiari.
2. Gli enti di cui al comma 1, in collaborazione con la Regione, individuano
forme di coordinamento tra gli sportelli per la famiglia ed i servizi
regionali, provinciali, comunali, delle aziende sanitarie locali (ASL) e
degli altri enti pubblici che svolgono attività d'interesse per i nuclei
familiari al fine di fornire un supporto complessivo alla famiglia.
3. Le forme di coordinamento tra i servizi regionali e gli sportelli di cui
al comma 1, finalizzate all'erogazione dei benefici di cui alla presente
legge, sono determinate con deliberazione della Giunta regionale, sentite le
commissioni consiliari competenti.
Articolo
10
(Osservatorio permanente sulle famiglie)
1. E’ istituito presso la Giunta regionale l’Osservatorio permanente sulle
famiglie, di seguito denominato Osservatorio.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentite le commissioni
consiliari competenti, determina la composizione dell’Osservatorio,
assicurando al suo interno la presenza, oltre che dei dirigenti delle
strutture regionali direttamente interessate, di soggetti esperti nel campo
della sociologia della famiglia, designati dalla Giunta stessa,
scegliendoli, di norma, tra docenti e ricercatori, nonché di rappresentanti
delle associazioni degli enti locali e di rappresentanti delle associazioni
di famiglie costituite ed operanti a livello regionale. L’Osservatorio è
presieduto dal presidente della commissione consiliare competente in materia
di politiche familiari.
3. L'Osservatorio, in particolare:
a) studia e analizza le situazioni di disagio, di devianza, di violenza, di
monoparentalità, nonché del rapporto tra responsabilità familiari, impegni
lavorativi e accesso ai servizi socio-educativi-assistenziali;
b) valuta l’efficacia degli interventi in favore delle famiglie realizzati
dalla Regione, dagli enti locali, da altri enti, pubblici e privati, da
gruppi e associazioni;
c) presenta agli organi regionali proposte sulla politica a sostegno della
famiglia;
d) esprime pareri in ordine ai provvedimenti concernenti gli strumenti
regionali di programmazione sociale e sanitaria che abbiano interesse per la
famiglia.
4. L'Osservatorio, per lo svolgimento dei propri compiti, si avvale delle
strutture regionali di ricerca ed analisi. Può, previa apposita convenzione,
avvalersi anche di enti specializzati ed istituti universitari.
5. La Giunta regionale individua la struttura competente ad assicurare
all’Osservatorio i locali, le attrezzature ed il personale necessari al suo
funzionamento.
6. Ai componenti dell’Osservatorio compete il trattamento economico di cui
all’articolo 16, commi 4 e 5 della legge regionale 25 luglio 1996, n. 27.
Articolo
11
(Commissione consiliare per le politiche familiari)
1. La Commissione consiliare per le politiche familiari è strumento del
Consiglio regionale per le politiche familiari.
2. La Commissione:
a) esamina il piano triennale di programmazione di cui all’articolo. 3,
comma 1;
b) presenta agli organi regionali proposte sulle politiche familiari;
c) promuove periodici rapporti, anche sulla base dell’attività
dell’Osservatorio, sullo stato di attuazione della presente legge;
d) partecipa con proposte e osservazioni alla predisposizione degli
strumenti regionali di programmazione sanitaria e dei progetti-obiettivo e
alla attività relativa alla Conferenza Stato-Regioni.
Articolo
12
(Conferenza regionale sulla famiglia)
1. La Giunta regionale, riconoscendo uno specifico valore alle strutture
associative tra le famiglie, organizza, sentiti l’Osservatorio e le
commissioni consiliari competenti, di norma con cadenza annuale, una
Conferenza regionale sulla famiglia, presieduta dall'assessore regionale
competente in materia di servizi sociali, allo scopo di acquisire elementi
utili alla predisposizione dei programmi regionali relativi alle materie
disciplinate dalla presente legge.
2. Alla Conferenza di cui al comma 1 partecipano le province, i comuni, le
comunità montane, le ASL e le aziende ospedaliere, gli altri enti ed aziende
interessati, gli enti, anche privati, gestori di servizi sociosanitari e di
formazione, le consulte femminili, le commissioni di parità, le parti
sociali, le organizzazioni economiche, le organizzazioni di volontariato, le
associazioni delle famiglie, delle casalinghe ed ogni altro soggetto che
operi nei campi previsti dalla presente legge.
Articolo
13
(Disposizioni finanziarie)
1. Per l’attuazione della presente legge viene utilizzato il capitolo di
spesa n. 42141 denominato: ”Fondo per le iniziative a sostegno dei nuclei
familiari” che viene all'uopo incrementato, per l'anno 2001, della somma di
lire due miliardi.
2. L’onere derivante dall'incremento di cui al comma 1, viene coperto dalle
poste contabili iscritte sul capitolo n. 49001, lettera b), dell'elenco 4
allegato al bilancio di previsione per l'anno 2001.
3. Gli oneri relativi alla corresponsione dei compensi di cui all’articolo
10, comma 6, trovano copertura con i fondi previsti al capitolo n. 11421 del
bilancio 2001.
Articolo
14
(Disposizione abrogativa)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è
abrogata la legge regionale. 25 novembre 1999, n. 34.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
(Clemente RUGGIERO) (Claudio FAZZONE)
Si attesta che la presente legge è conforme al testo deliberato dal
Consiglio regionale del Lazio.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
(Claudio FAZZONE)IL SEGRETARIO DELL’ASSEMBLEA
(Dott.ssa Concetta INSENGA)