RIFORME E SVILUPPO
Settimana prossima il ministro del Welfare Roberto Maroni firmerà una
circolare sul lavoro a tempo parziale che mette ordine tra le varie norme
e introduce principi di flessibilità regolata
Lavoro, part-time più
facile
Maggiore flessibilità ma anche più tutele nella circolare in arrivo
L'obiettivo: avvicinare le esigenze delle aziende e dei lavoratori
Da Avvenire di
domenica 14 marzo 2004 Massimo Calvi
Meno paletti
normativi e regole più semplici per i nuovi contratti part-time, così da
garantire un più ampio sviluppo di questa forma di lavoro in linea con
quanto chiede l'Europa. È l'obiettivo - nel solco della riforma Biagi -
della circolare sul lavoro a tempo parziale che il ministro del Welfare
Maroni firmerà all'inizio della prossima settimana. Una sorta di guida per
offrire alle aziende e ai lavoratori un quadro più ordinato per orientarsi
tra le molte norme che regolano il part-time. Tra le novità, una serie di
agevolazioni normative che rendono più facile gestire le prestazioni di
lavoro straordinario o supplementare anche da parte di chi ha un contratto
part-time e una maggiore flessibilità nella programmazione dei periodi di
lavoro.
In Italia i lavoratori a tempo parziale sono quasi 1,9 milioni, l'8,6% del
totale, e l'intento, in linea con gli obiettivi del vertice europeo di
Lisbona, è portare l'incidenza al livello della media Ue (18%). Il
part-time è considerato uno strumento ideale per facilitare la permanenza
nel mercato del lavoro degli «over 60», per aiutare le donne a conciliare
i tempi di lavoro con quelli della famiglia, per favorire l'occupazione
delle fasce deboli e anche per consentire l'emersione del lavoro sommerso.
Molto richiesto dai lavoratori, dalle donne in particolare, il part-time è
concesso raramente nonostante sia diventato molto più conveniente di un
tempo. La riforma Treu del 1997 ha infatti parificato i costi con il tempo
pieno. La legge Salvi del 2000 ha introdotto potenti incentivi economici,
ma ha fallito nell'intento perché ha mantenuto una serie di rigidità. La
riforma Biagi e la nuova circolare tentano ora di eliminare molti paletti
per promuovere la diffusione del part-time. Vediamo come.
In primo luogo il part-time può essere applicato anche a contratti a
termine, di apprendistato o di inserimento. Per quanto riguarda il lavoro
supplementare, cioè l'aumento dell'orario di lavoro rispetto a quanto
previsto dal contratto a tempo parziale, ora questo è possibile in tutti i
tipi di part-time. E, di fatto, senza limiti (fermi restando quelli del
tempo pieno) e senza l'obbligo di maggiorazioni economiche. Se si superano
i limiti previsti, le compensazioni possono tradursi anche in riposi
compensativi. È stata abolita la maggiorazione «automatica» del 50% sulla
retribuzione oraria globale, mentre nei casi di lavoro supplementare
volontario è caduto il limite del 10% rispetto all'orario concordato.
Inoltre i termini del lavoro supplementare possono non essere più fissati
in anticipo.
Quanto allo straordinario, cioè il lavoro oltre l'orario legale, è
possibile ricorrervi nelle forme di part-time a giornata piena
(verticale), senza che vi sia una richiesta formale, dunque come per il
tempo pieno.
Un altro aspetto importante riguarda la definizione delle «clausole
flessibili», quelle che permettono di cambiare la collocazione temporale
della prestazione lavorativa. La variazione può essere decisa con un
preavviso i cui termini possono anche essere fissati tra azienda e
lavoratore. Le «clausole elastiche», inoltre, permettono a chi lavora solo
alcuni giorni (part-time verticale) di aumentare oltre alla prestazione
lavorativa anche il numero di ore concordato, cosa che prima era vietata.
Quanto alla trasformazione del rapporto, chi sceglie un part-time non avrà
più diritto di precedenza per tornare al tempo pieno se il datore di
lavoro sceglierà di effettuare nuove assunzioni a tempo pieno nelle stesse
mansioni. Il diritto di precedenza rimane invece per chi vuole passare dal
tempo pieno al part-time.
Insomma: meno regole formali, ma più tutele effettive, almeno per chi
crede che un part-time flessibile sia meglio delle attuali collaborazioni
fittizie dietro le quali spesso si nascondono veri e propri rapporti di
lavoro dipendente a orario ridotto, se non prestazioni in nero.
da
sapere
Part-time:
Il contratto part-time è una tipologia di lavoro a orario ridotto. Può
essere instaurato sia nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato sia in
quelle a tempo determinato.
Part-time orizzontale: È quella forma di part-time che prevede di
prestare l’attività in tutte le giornate lavorative ma con orario
giornaliero ridotto.
Part-time verticale: La prestazione lavorativa è svolta a tempo
pieno, ma per periodi predeterminati nella settimana, nel mese o
nell’anno.
Part-time misto: Rapporto di lavoro part-time articolato che
combina le modalità orizzontale e verticale.
Lavoro supplementare: È quello eccedente l’orario normale previsto
nel contratto, ma fino al limite di legge.
Lavoro straordinario: È quello che eccede il limite legislativo di
ore di lavoro.